Art. 8 
 
                  Diritti e doveri del viaggiatore 
 
    1. Al cittadino che si sposta sul territorio, utilizzando servizi
di trasporto pubblici,  sono  riconosciuti  i  seguenti  diritti  del
viaggiatore: 
    a) sicurezza e tranquillita' del viaggio; 
    b) continuita' e certezza  del  servizio,  anche  attraverso  una
razionale integrazione tra i diversi mezzi di trasporto; 
    c) pubblicazione tempestiva e facile  reperibilita'  degli  orari
che siano  se  possibile  integrati  e  coordinati  con  i  mezzi  di
trasporto necessari al completamento del viaggio; 
    d) facile accessibilita' alle informazioni  sulle  modalita'  del
viaggio e sulle tariffe; tempestive  informazioni  sul  proseguimento
del  viaggio  con  mezzi  alternativi  (se  possibile),  in  caso  di
anormalita' o d'incidente; 
    e) facile accessibilita' al mezzo di  trasporto  (comodo  imbarco
nel caso del trasporto via mare); 
    f) rispetto degli orari di partenza  e  di  arrivo  in  tutte  le
fermate programmate del percorso; 
    g) igiene e pulizia  dei  mezzi  e  dei  nodi;  efficienza  delle
apparecchiature di supporto e delle infrastrutture; sale  o  ambienti
di attesa attrezzati  (ad  esempio,  riscaldamento,  sedili,  servizi
igienici, ecc.); 
    h) riconoscibilita' del personale e delle mansioni svolte; facile
rintracciabilita' degli addetti durante il viaggio; 
    i) rispondenza tra i servizi acquistati e  quelli  effettivamente
erogati; 
    j) contenimento  dei  tempi  di  attesa  agli  sportelli  (quali,
biglietterie, informazioni, depositi bagagli, ecc.) ed  ai  varchi  o
filtri; possibilita' di conoscere prima i probabili tempi di attesa; 
    k) rispetto delle disposizioni sul divieto di fumo sui mezzi, nei
locali e negli spazi aperti al pubblico; 
    l) facile accessibilita' alla procedura per  proporre  reclamo  e
alle procedure conciliative e giudiziarie, nonche' alle modalita'  di
ristoro dell'utenza,  in  forma  specifica  o  mediante  restituzione
totale  o  parziale   del   corrispettivo   versato,   in   caso   di
inottemperanza. 
    2. Al cittadino che viaggia spettano i seguenti doveri: 
    a)  non  salire  sui  mezzi  di  trasporto  senza   biglietto   o
prenotazione se questa e' obbligatoria; 
    b) non occupare piu' di un posto a sedere; 
    c)  non  insudiciare  e  non  danneggiare  pareti,  accessori   e
suppellettili; 
    d) rispettare il divieto di fumare; 
    e) non avere comportamenti  tali  da  recare  disturbo  ad  altre
persone; 
    f) non  trasportare  oggetti  compresi  tra  quelli  classificati
nocivi e pericolosi, senza rispettare le limitazioni e le indicazioni
stabilite dal vettore; 
    g) non usare i segnali di allarme o qualsiasi  altro  dispositivo
di emergenza, se non in caso di grave ed incombente pericolo; 
    h) attenersi  diligentemente  a  tutte  le  prescrizioni  e  alle
formalita' relative ai controlli di sicurezza; 
    i) rispettare scrupolosamente le istruzioni e le disposizioni dei
soggetti erogatori  dei  servizi  e  le  indicazioni  ricevute  dagli
operatori; 
    j)   utilizzare   le   infrastrutture   di   trasporto   seguendo
puntualmente le regole prefissate  -  assieme  a  quelle  del  vivere
civile - non compromettendo in alcun modo la sicurezza del viaggio ed
i livelli di servizio per se stesso e per tutti quelli che viaggiano. 
    3. Nella Carta della qualita' dei servizi, inoltre, sono indicate
le sanzioni per i passeggeri sprovvisti del titolo di viaggio. 
    Il presente Regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione  Campania.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania. 
 
                               Caldoro 
 
(Omissis).