Art. 10 Tempo di permanenza degli animali nei CRAS 1. La cura e la degenza degli animali sono finalizzate alla loro reimmissione in natura, che deve aver luogo in condizioni di benessere fisiologico ed etologico e nel rispetto dei tempi eventualmente necessari per la muta o la riabilitazione alla vita selvatica. 2. Le operazioni di reimmissione in natura vanno effettuate solo quando l'esemplare sia perfettamente recuperato e in grado di procurarsi autonomamente il cibo, previa certificazione del direttore sanitario del CRAS da farsi entro tre mesi dalla data del ricovero. 3. Onde consentire una detenzione etica e corretta della fauna selvatica irrecuperabile, cosi' come previsto dalla normativa vigente, purche' le funzioni vitali non risultino seriamente compromesse ed il mantenimento in vita non determini grave sofferenza per l'animale, questo e' trasferito in idonee strutture che garantiscano condizioni di tranquillita' e benessere psico-fisico come strutture presenti presso gli Enti parchi nazionali o regionali, oasi e riserve, centro fauna selvatica (CFS) o presso oasi gestite da associazioni riconosciute. 4. Solo nei casi di completa compromissione delle funzioni vitali dell'esemplare, nel rispetto della normativa vigente, e' praticabile l'eutanasia. 5. L'animale va liberato in ambienti idonei alle caratteristiche etologiche della specie e di preferenza nei luoghi di ritrovamento, se non sussistono motivazioni ostative. Particolare attenzione va dedicata alla liberazione di animali nel periodo riproduttivo, al fine di evitare competizioni con le coppie selvatiche in riproduzione in quel territorio e stress da aggressivita' tra i maschi. 6. Per la liberazione degli uccelli il CRAS deve essere supportato da un inanellatore autorizzato dalla Regione Campania e in possesso del brevetto «A» rilasciato dall'ISPRA. Prima della liberazione ad ogni esemplare di uccello vanno rilevati i dati biometrici ed applicato un anello ISPRA. Le liberazioni degli uccelli avvengono tenendo conto della fenologia delle singole specie nel territorio della Regione Campania e dell'Italia meridionale piu' in generale. 7. Le operazioni di liberazione possono essere pubbliche solo in caso di specie tolleranti la presenza umana. Nel caso di liberazione pubblica i presenti devono essere preventivamente istruiti in merito al comportamento da adottare ed alla necessita' di non arrecare alcun disturbo all'atto della liberazione. In tutti i casi la liberazione deve avvenire in condizioni di silenzio e con i presenti, non addetti alle operazioni, distanti almeno 20 metri dall'animale.