Art. 10 

				 
             Tempo di permanenza degli animali nei CRAS 

 
    1. La cura e la degenza degli animali sono finalizzate alla  loro
reimmissione  in  natura,  che  deve  aver  luogo  in  condizioni  di
benessere  fisiologico  ed  etologico  e  nel  rispetto   dei   tempi
eventualmente necessari per la muta o  la  riabilitazione  alla  vita
selvatica. 
    2. Le operazioni di reimmissione in natura vanno effettuate  solo
quando  l'esemplare  sia  perfettamente  recuperato  e  in  grado  di
procurarsi autonomamente il cibo, previa certificazione del direttore
sanitario del CRAS da farsi entro tre mesi dalla data del ricovero. 
    3. Onde consentire una detenzione etica e  corretta  della  fauna
selvatica  irrecuperabile,  cosi'  come  previsto   dalla   normativa
vigente,  purche'  le  funzioni  vitali  non   risultino   seriamente
compromesse ed il mantenimento in vita non determini grave sofferenza
per  l'animale,  questo  e'  trasferito  in  idonee   strutture   che
garantiscano condizioni di  tranquillita'  e  benessere  psico-fisico
come strutture presenti presso gli Enti parchi nazionali o regionali,
oasi e riserve, centro fauna selvatica (CFS) o presso oasi gestite da
associazioni riconosciute. 
    4. Solo nei casi di completa compromissione delle funzioni vitali
dell'esemplare, nel rispetto della normativa vigente, e'  praticabile
l'eutanasia. 
    5. L'animale va liberato in ambienti idonei alle  caratteristiche
etologiche della specie e di preferenza nei luoghi  di  ritrovamento,
se non sussistono motivazioni  ostative.  Particolare  attenzione  va
dedicata alla liberazione di animali  nel  periodo  riproduttivo,  al
fine di evitare competizioni con le coppie selvatiche in riproduzione
in quel territorio e stress da aggressivita' tra i maschi. 
    6.  Per  la  liberazione  degli  uccelli  il  CRAS  deve   essere
supportato da un inanellatore autorizzato dalla Regione Campania e in
possesso  del  brevetto  «A»  rilasciato  dall'ISPRA.   Prima   della
liberazione ad ogni  esemplare  di  uccello  vanno  rilevati  i  dati
biometrici ed applicato un anello ISPRA. Le liberazioni degli uccelli
avvengono tenendo conto della  fenologia  delle  singole  specie  nel
territorio della Regione Campania e dell'Italia meridionale  piu'  in
generale. 
    7. Le operazioni di liberazione possono essere pubbliche solo  in
caso di specie tolleranti la presenza umana. Nel caso di  liberazione
pubblica i presenti devono essere preventivamente istruiti in  merito
al comportamento da adottare ed alla necessita' di non arrecare alcun
disturbo all'atto della liberazione. In tutti i casi  la  liberazione
deve avvenire in condizioni di silenzio e con i presenti, non addetti
alle operazioni, distanti almeno 20 metri dall'animale.