Art. 11 Vigilanza 1. La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento e' affidata: a) ai servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti per le attivita' relative alle competenze medico veterinarie ed al benessere animale; b) ai soggetti individuati dall'articolo 28 della legge regionale 8/1996 per le attivita' relative agli aspetti faunistico-venatori.