Art. 11 

				 
                              Vigilanza 

 
    1. La vigilanza sull'applicazione  del  presente  regolamento  e'
affidata: 
      a) ai servizi veterinari delle ASL territorialmente  competenti
per le attivita' relative alle competenze medico  veterinarie  ed  al
benessere animale; 
      b)  ai  soggetti  individuati  dall'articolo  28  della   legge
regionale   8/1996   per   le   attivita'   relative   agli   aspetti
faunistico-venatori.