Art. 12 

				 
                           Oneri economici 

 
    1. La Giunta regionale provvede, nei limiti delle  disponibilita'
appostate sul capitolo pertinente di spesa della U.P.B. 1.74.177  del
bilancio dell'esercizio corrispondente, a definire i criteri  per  la
concessione di contributi in  conto  capitale  ai  CRAS  autorizzati,
tenendo conto delle capacita' tecnico organizzativa in  relazione  al
livello operativo di organizzazione del soccorso di cui all'art. 5  e
della capacita' operativa dimostrata in ragione del numero di animali
accolto, assistito e reimmesso in natura.