Art. 12 Oneri economici 1. La Giunta regionale provvede, nei limiti delle disponibilita' appostate sul capitolo pertinente di spesa della U.P.B. 1.74.177 del bilancio dell'esercizio corrispondente, a definire i criteri per la concessione di contributi in conto capitale ai CRAS autorizzati, tenendo conto delle capacita' tecnico organizzativa in relazione al livello operativo di organizzazione del soccorso di cui all'art. 5 e della capacita' operativa dimostrata in ragione del numero di animali accolto, assistito e reimmesso in natura.