Art. 14 Trasferimenti tra CRAS 1. I CRAS di secondo livello sono tenuti a garantire il trasferimento degli animali tra i CRAS e le altre strutture riabilitative individuate, munendosi di autoveicolo attrezzato allo scopo. Il presente Regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania. CALDORO (Omissis).