Art. 14 

				 
                       Trasferimenti tra CRAS 

 
    1.  I  CRAS  di  secondo  livello  sono  tenuti  a  garantire  il
trasferimento  degli  animali  tra  i  CRAS  e  le  altre   strutture
riabilitative individuate, munendosi di autoveicolo  attrezzato  allo
scopo. 
    Il presente Regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione  Campania.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania. 


				 
                               CALDORO 

 
    (Omissis).