Art. 2 

				 
                            Segnalazione 

 
    1. Il ritrovamento di animali appartenenti a  specie  selvatiche,
morti, feriti o debilitati, e' segnalato  al  Corpo  Forestale  dello
Stato e alla Polizia Provinciale e, secondo le  modalita'  da  questi
statuite, ai servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali  (ASL)
territorialmente competenti. 
    2.  Le  suddette  autorita',  d'intesa  con  competenti   servizi
veterinari delle ASL, provvedono: 
      a) al trasferimento degli animali bisognosi di cura  presso  un
CRAS; 
      b) all'invio delle carcasse rinvenute morte al centro regionale
di  igiene  urbana  veterinaria  (CRIUV)  al  fine  dell'accertamento
autoptico per stabilire le cause di morte; 
      c) alla segnalazione all'Istituto Superiore per la Protezione e
la  Ricerca  Ambientale  (ISPRA)   del   rinvenimento   di   carcasse
appartenenti alle seguenti specie: lupo (canis lupus), lontra  (lutra
lutra) gatto  selvatico  (felix  silvestris),  aquila  reale  (aquila
chrysaethos),  gufo  reale  (bubo  bubo),  falco  pescatore  (pandion
haliaetus),   grifone   (gyps    fulvus),    capovaccaio    (neophron
percnopterus),  lanario  (falco  biarmicus),  cicogna  nera  (ciconia
nigra),  e  delle  altre  specie  che  l'ISPRA   riterra'   opportuno
integrare. 
    3. Con  provvedimento  di  Giunta  regionale,  deliberato  previa
intesa con l'ISPRA, e' aggiornata l'elencazione delle specie  il  cui
decesso o il rinvenimento di  carcasse  e'  da  comunicare  all'ISPRA
medesimo.