Art. 2 Segnalazione 1. Il ritrovamento di animali appartenenti a specie selvatiche, morti, feriti o debilitati, e' segnalato al Corpo Forestale dello Stato e alla Polizia Provinciale e, secondo le modalita' da questi statuite, ai servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) territorialmente competenti. 2. Le suddette autorita', d'intesa con competenti servizi veterinari delle ASL, provvedono: a) al trasferimento degli animali bisognosi di cura presso un CRAS; b) all'invio delle carcasse rinvenute morte al centro regionale di igiene urbana veterinaria (CRIUV) al fine dell'accertamento autoptico per stabilire le cause di morte; c) alla segnalazione all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) del rinvenimento di carcasse appartenenti alle seguenti specie: lupo (canis lupus), lontra (lutra lutra) gatto selvatico (felix silvestris), aquila reale (aquila chrysaethos), gufo reale (bubo bubo), falco pescatore (pandion haliaetus), grifone (gyps fulvus), capovaccaio (neophron percnopterus), lanario (falco biarmicus), cicogna nera (ciconia nigra), e delle altre specie che l'ISPRA riterra' opportuno integrare. 3. Con provvedimento di Giunta regionale, deliberato previa intesa con l'ISPRA, e' aggiornata l'elencazione delle specie il cui decesso o il rinvenimento di carcasse e' da comunicare all'ISPRA medesimo.