Art. 3 Centro regionale di igiene urbana veterinaria (CRIUV) e Centri di recupero animali selvatici (CRAS) 1 . I CRAS sono strutture pubbliche (dipartimenti scientifici delle Universita') o private (associazioni venatorie, o associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell' Ambiente) aventi le finalita' di soccorrere, riabilitare e reintrodurre in natura, o in strutture attrezzate per ospitare animali non piu' idonei al reinserimento in natura, gli esemplari di fauna selvatica. 2. E' consentito ai CRAS autorizzati presso i dipartimenti scientifici delle Universita' dotati di specifiche strutture di svolgere, su parere dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, attivita' didattiche per promuovere e divulgare la conoscenza della fauna selvatica e del suo habitat. Sugli esemplari di fauna selvatica idonei al reinserimento in natura tali attivita' didattiche non sono consentite. 3. Il CRIUV, istituito con deliberazione n. 1940 del 30 dicembre 2009, svolge attivita' di monitoraggio sulle patologie e sulle cause di morte della fauna sinantropica.