Art. 3 

				 
Centro regionale di igiene urbana veterinaria  (CRIUV)  e  Centri  di
                  recupero animali selvatici (CRAS) 

 
    1 . I CRAS sono  strutture  pubbliche  (dipartimenti  scientifici
delle Universita') o private (associazioni venatorie, o  associazioni
di protezione ambientale riconosciute dal Ministero  dell'  Ambiente)
aventi le finalita' di  soccorrere,  riabilitare  e  reintrodurre  in
natura, o in strutture  attrezzate  per  ospitare  animali  non  piu'
idonei al reinserimento in natura, gli esemplari di fauna selvatica. 
    2. E'  consentito  ai  CRAS  autorizzati  presso  i  dipartimenti
scientifici delle  Universita'  dotati  di  specifiche  strutture  di
svolgere, su parere dell'Istituto Nazionale per la  fauna  selvatica,
attivita' didattiche per promuovere e divulgare la  conoscenza  della
fauna selvatica e del suo habitat. Sugli esemplari di fauna selvatica
idonei al reinserimento in natura tali attivita' didattiche non  sono
consentite. 
    3. Il CRIUV, istituito con deliberazione n. 1940 del 30  dicembre
2009, svolge attivita' di monitoraggio sulle patologie e sulle  cause
di morte della fauna sinantropica.