Art. 4 Autorizzazioni dei CRAS 1 . I CRAS, per poter esercitare la propria attivita', devono essere autorizzati dalla Giunta regionale della Campania, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai sensi dell'art. 4 comma 6 della legge dell'11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'art. 5 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attivita' venatoria in Campania). 2. I CRAS hanno finalita' di soccorrere, riabilitare e reintrodurre in natura esemplari di fauna selvatica feriti. Le autorizzazioni possono essere concesse ai dipartimenti scientifici delle Universita', alle associazioni venatorie e a quelle di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ed operanti in Campania. 3. Il rilascio della autorizzazione e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) la struttura sede del Centro deve possedere i requisiti funzionali e dimensionali previsti dall'art. 5 e relativi al soccorso di primo e secondo livello per cui si richiede l'autorizzazione; b) in ogni Centro e' istituita una direzione sanitaria rimessa alla responsabilita' di un medico veterinario; c) ogni Centro deve dotarsi di voliere e tunnel di volo adeguati per capacita' e conformazione alla riabilitazione della fauna ospitata; d) ogni Centro si avvale di personale qualificato con esperienza almeno biennale nel recupero della fauna selvatica debitamente certificata. 4. L'istanza di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente che richiede l'autorizzazione ed accompagnata da copia di un valido documento di riconoscimento, e' trasmessa al Settore foreste caccia e pesca e deve contenere in triplice copia: a) le generalita' del direttore sanitario e del responsabile del Centro; b) la documentazione attestante la disponibilita' in capo al richiedente dei beni e delle strutture ove si intende ubicare il Centro; c) i rilievi planimetrici del Centro per il quale e' richiesta l'autorizzazione, firmati da uno o piu' professionisti competenti in materia, conformi alle disposizioni della vigente normativa sui lavori pubblici ed integrati con relazioni e schemi specifici per le attivita' da svolgere; d) la documentazione attestante il rispetto dei requisiti funzionali e dimensionali di cui al comma 3, lettere a) e c); e) la documentazione attestante la conformita' del Centro alle vigenti norme sanitarie ed edilizie; f) un piano di gestione quinquennale e relativi costi; g) organigramma e generalita' del personale impiegato e per ciascuno di essi i ruoli che verranno svolti e l'attestazione del possesso dei requisiti di esperienza biennale debitamente certificata; h) attrezzature impiegate o da impiegare e relativa utilizzazione. 5. L'istruttoria della documentazione, preceduta dall'acquisizione del parere dell'ISPRA e delle valutazioni del settore veterinario regionale, puo' essere completata con il sopralluogo presso la sede operativa del Centro. 6. L'autorizzazione non sostituisce eventuali ulteriori pareri, certificazioni, documenti valutativi ed autorizzativi eventualmente necessari alla realizzazione del progetto e per lo svolgimento delle relative attivita'. 7. Ogni modifica strutturale del CRAS deve essere comunicata dal responsabile legale ai settori regionali competenti entro tre mesi dalla realizzazione della stessa. 8. L'autorizzazione ha validita' quinquennale e puo' essere rinnovata in seguito a nuova istanza presentata dal legale rappresentante dell'ente titolare del Centro entro i tre mesi che precedono la scadenza. 9. Entro il mese di gennaio di ciascun anno il responsabile legale del CRAS trasmette al settore foreste caccia e pesca ed al settore veterinario una relazione annuale tecnico-contabile, redatta in forma schematica, corredata da rendicontazione degli eventuali fondi ricevuti dalla Regione Campania al 31 dicembre dell'anno precedente. 10. Gli Enti che gestiscono i CRAS possono presentare istanza di autorizzazione anche per le strutture periferiche di supporto ai CRAS, di cui alla lettera c) dell'art. 5.