Art. 4 

				 
                       Autorizzazioni dei CRAS 

 
    1 . I CRAS, per poter esercitare  la  propria  attivita',  devono
essere autorizzati dalla Giunta  regionale  della  Campania,  sentito
l'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA), ai sensi dell'art. 4 comma 6 della  legge  dell'11  febbraio
1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio) e dell'art. 5 della legge  regionale  10
aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della  fauna  selvatica  e
disciplina dell'attivita' venatoria in Campania). 
    2.  I  CRAS  hanno  finalita'  di   soccorrere,   riabilitare   e
reintrodurre in  natura  esemplari  di  fauna  selvatica  feriti.  Le
autorizzazioni possono essere concesse  ai  dipartimenti  scientifici
delle  Universita',  alle  associazioni  venatorie  e  a  quelle   di
protezione ambientale riconosciute  dal  Ministero  dell'Ambiente  ed
operanti in Campania. 
    3. Il rilascio della autorizzazione e'  subordinata  al  possesso
dei seguenti requisiti: 
      a) la struttura sede del  Centro  deve  possedere  i  requisiti
funzionali e dimensionali previsti dall'art. 5 e relativi al soccorso
di primo e secondo livello per cui si richiede l'autorizzazione; 
      b) in ogni Centro e' istituita una direzione sanitaria  rimessa
alla responsabilita' di un medico veterinario; 
      c) ogni Centro  deve  dotarsi  di  voliere  e  tunnel  di  volo
adeguati per capacita'  e  conformazione  alla  riabilitazione  della
fauna ospitata; 
      d)  ogni  Centro  si  avvale  di  personale   qualificato   con
esperienza  almeno  biennale  nel  recupero  della  fauna   selvatica
debitamente certificata. 
    4.  L'istanza  di   autorizzazione,   sottoscritta   dal   legale
rappresentante   dell'Ente   che   richiede    l'autorizzazione    ed
accompagnata da copia di un valido documento  di  riconoscimento,  e'
trasmessa al Settore foreste caccia  e  pesca  e  deve  contenere  in
triplice copia: 
      a) le generalita' del direttore sanitario  e  del  responsabile
del Centro; 
      b) la documentazione attestante la disponibilita'  in  capo  al
richiedente dei beni e delle strutture  ove  si  intende  ubicare  il
Centro; 
      c) i rilievi planimetrici del Centro per il quale e'  richiesta
l'autorizzazione, firmati da uno o piu' professionisti competenti  in
materia, conformi  alle  disposizioni  della  vigente  normativa  sui
lavori pubblici ed integrati con relazioni e schemi specifici per  le
attivita' da svolgere; 
      d) la  documentazione  attestante  il  rispetto  dei  requisiti
funzionali e dimensionali di cui al comma 3, lettere a) e c); 
      e) la documentazione attestante la conformita' del Centro  alle
vigenti norme sanitarie ed edilizie; 
      f) un piano di gestione quinquennale e relativi costi; 
      g) organigramma e generalita' del  personale  impiegato  e  per
ciascuno di essi i ruoli che verranno  svolti  e  l'attestazione  del
possesso   dei   requisiti   di   esperienza   biennale   debitamente
certificata; 
      h)  attrezzature  impiegate   o   da   impiegare   e   relativa
utilizzazione. 
    5.     L'istruttoria     della     documentazione,      preceduta
dall'acquisizione del  parere  dell'ISPRA  e  delle  valutazioni  del
settore  veterinario  regionale,  puo'  essere  completata   con   il
sopralluogo presso la sede operativa del Centro. 
    6. L'autorizzazione non sostituisce eventuali  ulteriori  pareri,
certificazioni, documenti valutativi ed  autorizzativi  eventualmente
necessari alla realizzazione del progetto e per lo svolgimento  delle
relative attivita'. 
    7. Ogni modifica strutturale del CRAS deve essere comunicata  dal
responsabile legale ai settori regionali competenti  entro  tre  mesi
dalla realizzazione della stessa. 
    8. L'autorizzazione  ha  validita'  quinquennale  e  puo'  essere
rinnovata  in  seguito  a  nuova  istanza   presentata   dal   legale
rappresentante dell'ente titolare del Centro entro  i  tre  mesi  che
precedono la scadenza. 
    9. Entro il mese di  gennaio  di  ciascun  anno  il  responsabile
legale del CRAS trasmette al settore foreste caccia  e  pesca  ed  al
settore veterinario una relazione annuale tecnico-contabile,  redatta
in forma schematica, corredata  da  rendicontazione  degli  eventuali
fondi ricevuti  dalla  Regione  Campania  al  31  dicembre  dell'anno
precedente. 
    10. Gli Enti che gestiscono i CRAS possono presentare istanza  di
autorizzazione anche per le  strutture  periferiche  di  supporto  ai
CRAS, di cui alla lettera c) dell'art. 5.