Art. 5 

				 
                     Organizzazione del soccorso 

 
    1. Al fine di rendere il  soccorso  e  il  recupero  della  fauna
selvatica piu' efficace e sicuro ai fini  sanitari  e  del  benessere
animale  e'  necessario  organizzare  una  rete   di   collaborazione
regionale delle strutture, distinguendo i CRAS sulla base del livello
operativo  di  soccorso  e  prevedendo,  inoltre,  strutture  per  la
riabilitazione collegate ai CRAS, non dotate di supporto sanitario. I
CRAS, in relazione al livello di  soccorso  e  le  strutture  a  essi
collegate devono essere dotati dei seguenti requisiti: 
      a) soccorso di primo livello: 
        1)  ogni  CRAS  di  primo  livello,  deve  essere  dotato  di
struttura sanitaria diretta da un medico veterinario, deve  garantire
la presenza di  un  addetto  qualificato  con  comprovata  esperienza
almeno biennale nel recupero di fauna selvatica, ed avere i  seguenti
requisiti strutturali minimi: 
          1.1  un'area   quarantenaria   di   isolamento,   destinata
all'accoglienza degli esemplari in attesa della visita veterinaria di
primo soccorso; 
          1.2 un ambulatorio/locale dedicato alla  clinica  di  primo
soccorso e di armadi necessari alla conservazione  dei  medicinali  e
dell'attrezzatura medico-sanitaria; 
          1.3 un locale separato dal precedente in cui trova posto un
frigorifero/congelatore   per   la   conservazione,    prima    dello
smaltimento, degli animali deceduti; 
          1.4 un ulteriore locale destinato alla idonea conservazione
delle derrate alimentari; 
          1.5 un'area/stabulario dedicato alla  degenza  pre  o  post
operatoria; 
          1.6 una zona con voliere/gabbie per la lunga degenza  e  la
riabilitazione in cui  sia  garantita  la  massima  tranquillita'  ai
soggetti ospitati; 
          1.7 un'area dedicata all'educazione e visita  del  pubblico
con  voliere/gabbie  di  mantenimento  per  gli  esemplari  giudicati
irrecuperabili e destinati alle attivita' didattiche. 
    Tutti i  locali,  fatta  salva  l'area  dedicata  alle  attivita'
didattiche, devono essere dotati di opportune schermature per evitare
la vista dell'uomo e devono essere interdetti al pubblico. 
    La  liberazione  degli  animali  recuperati  deve  avvenire  solo
successivamente al marcaggio operato da personale tecnico autorizzato
dall'ISPRA. 
      b) soccorso di secondo livello: 
        1) ogni CRAS  di  secondo  livello,  deve  essere  dotato  di
struttura sanitaria diretta da un medico veterinario, deve  garantire
la presenza nella struttura di personale veterinario 24 ore su 24, la
presenza per almeno 12 ore al giorno di un  addetto  qualificato  con
esperienza  almeno  biennale  nel  recupero  di  fauna  selvatica,  e
disporre, oltre che dei requisiti strutturali  per  le  strutture  in
grado di erogare il soccorso di primo livello elencati al  punto  a),
anche dei seguenti locali ed attrezzature: 
          1.1 struttura di pronto soccorso attiva sulle 24 ore; 
          1.2   diagnostica   specialistica   (rx,   tac,    indagini
ecografiche, ematochimica); 
          1.3 chirurgia specialistica; 
          1.4 diagnostica cadaverica; 
          1.5 diagnostica delle malattie infettive anche  finalizzata
ai monitoraggi sanitari. 
    Le attivita' diagnostica cadaverica e  delle  malattie  infettive
deve  essere  espletata  in  raccordo  con  le  AASSLL,  il  CRIUV  e
l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno. 
      c) strutture periferiche: 
        1) ogni  struttura  periferica  collegata  ad  un  CRAS  deve
garantire la presenza di  un  operatore  qualificato  con  esperienza
almeno biennale nel recupero di fauna selvatica ed avere  i  seguenti
requisiti strutturali minimi: 
          1.1 gabbie di lungo degenza; 
          1.2 tunnel di volo; 
          1.3 recinti; 
          1.4 depositi attrezzi; 
          1.5  locale  destinato  alla  idonea  conservazione   delle
derrate alimentari. 
    Tali strutture, devono essere funzionali alle attivita' del  CRAS
di riferimento  attraverso  la  sottoscrizione  di  appositi  accordi
funzionali. 
    Le informazioni ed i dati relativi  alle  attivita'  dei  CRAS  e
delle strutture relative periferiche devono  essere  raccolti  in  un
idoneo sistema informativo in grado di interfacciarsi  con  la  banca
dati dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale Veterinario  al  fine
di   condividere   le   informazioni   con   valenza   sanitaria   ed
epidemiologica.