Art. 5 Organizzazione del soccorso 1. Al fine di rendere il soccorso e il recupero della fauna selvatica piu' efficace e sicuro ai fini sanitari e del benessere animale e' necessario organizzare una rete di collaborazione regionale delle strutture, distinguendo i CRAS sulla base del livello operativo di soccorso e prevedendo, inoltre, strutture per la riabilitazione collegate ai CRAS, non dotate di supporto sanitario. I CRAS, in relazione al livello di soccorso e le strutture a essi collegate devono essere dotati dei seguenti requisiti: a) soccorso di primo livello: 1) ogni CRAS di primo livello, deve essere dotato di struttura sanitaria diretta da un medico veterinario, deve garantire la presenza di un addetto qualificato con comprovata esperienza almeno biennale nel recupero di fauna selvatica, ed avere i seguenti requisiti strutturali minimi: 1.1 un'area quarantenaria di isolamento, destinata all'accoglienza degli esemplari in attesa della visita veterinaria di primo soccorso; 1.2 un ambulatorio/locale dedicato alla clinica di primo soccorso e di armadi necessari alla conservazione dei medicinali e dell'attrezzatura medico-sanitaria; 1.3 un locale separato dal precedente in cui trova posto un frigorifero/congelatore per la conservazione, prima dello smaltimento, degli animali deceduti; 1.4 un ulteriore locale destinato alla idonea conservazione delle derrate alimentari; 1.5 un'area/stabulario dedicato alla degenza pre o post operatoria; 1.6 una zona con voliere/gabbie per la lunga degenza e la riabilitazione in cui sia garantita la massima tranquillita' ai soggetti ospitati; 1.7 un'area dedicata all'educazione e visita del pubblico con voliere/gabbie di mantenimento per gli esemplari giudicati irrecuperabili e destinati alle attivita' didattiche. Tutti i locali, fatta salva l'area dedicata alle attivita' didattiche, devono essere dotati di opportune schermature per evitare la vista dell'uomo e devono essere interdetti al pubblico. La liberazione degli animali recuperati deve avvenire solo successivamente al marcaggio operato da personale tecnico autorizzato dall'ISPRA. b) soccorso di secondo livello: 1) ogni CRAS di secondo livello, deve essere dotato di struttura sanitaria diretta da un medico veterinario, deve garantire la presenza nella struttura di personale veterinario 24 ore su 24, la presenza per almeno 12 ore al giorno di un addetto qualificato con esperienza almeno biennale nel recupero di fauna selvatica, e disporre, oltre che dei requisiti strutturali per le strutture in grado di erogare il soccorso di primo livello elencati al punto a), anche dei seguenti locali ed attrezzature: 1.1 struttura di pronto soccorso attiva sulle 24 ore; 1.2 diagnostica specialistica (rx, tac, indagini ecografiche, ematochimica); 1.3 chirurgia specialistica; 1.4 diagnostica cadaverica; 1.5 diagnostica delle malattie infettive anche finalizzata ai monitoraggi sanitari. Le attivita' diagnostica cadaverica e delle malattie infettive deve essere espletata in raccordo con le AASSLL, il CRIUV e l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno. c) strutture periferiche: 1) ogni struttura periferica collegata ad un CRAS deve garantire la presenza di un operatore qualificato con esperienza almeno biennale nel recupero di fauna selvatica ed avere i seguenti requisiti strutturali minimi: 1.1 gabbie di lungo degenza; 1.2 tunnel di volo; 1.3 recinti; 1.4 depositi attrezzi; 1.5 locale destinato alla idonea conservazione delle derrate alimentari. Tali strutture, devono essere funzionali alle attivita' del CRAS di riferimento attraverso la sottoscrizione di appositi accordi funzionali. Le informazioni ed i dati relativi alle attivita' dei CRAS e delle strutture relative periferiche devono essere raccolti in un idoneo sistema informativo in grado di interfacciarsi con la banca dati dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale Veterinario al fine di condividere le informazioni con valenza sanitaria ed epidemiologica.