Art. 6 Struttura organizzativa dei CRAS e codice etico del personale 1. In ogni CRAS deve essere individuato un responsabile legale. 2. Ogni struttura deve essere diretta per gli aspetti sanitari da un direttore sanitario, laureato in medicina veterinaria e regolarmente iscritto all'albo professionale. 3. Le strutture funzionalmente collegate ai CRAS devono possedere un esperto qualificato con esperienza almeno annuale nel recupero di fauna selvatica certificata. 4. Sia il direttore sanitario che l'esperto qualificato devono essere indicate nell'atto autorizzativi del Centro. 5. Il responsabile legale del Centro e' tenuto a: a) provvedere alla tenuta e aggiornamento giornaliero del registro di carico e scarico; b) redigere e trasmettere alla Giunta regionale e all'Amministrazione provinciale entro il mese di gennaio dell'anno successivo la relazione annuale tecnico-contabile di cui all'articolo 5; c) assicurare agli animali le migliori condizioni di benessere e salute ed il rispetto degli standard igienici per le strutture, gli accessori, gli alimenti e per la gestione dei rifiuti; d) promuovere ed incoraggiare il sostegno dell'opinione pubblica alle attivita' dei centri di recupero, attraverso la formazione continua di volontari e l'educazione dei visitatori promuovendo un comportamento responsabile nei confronti degli esseri viventi e la consapevolezza dell'importanza della conservazione dell'ambiente; e) rispettare le ulteriori disposizioni previste dal provvedimento di autorizzazione. 6. Il direttore sanitario e' responsabile della gestione sanitaria della struttura in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di benessere animale e di profilassi delle malattie infettive ed infestive. Sovrintende, altresi', alla corretta gestione delle attivita' clinico chirurgiche e diagnostiche a cura del personale sanitario, ivi compresa la redazione della cartella clinica e del referto di necroscopia di cui agli allegati A e B al presente regolamento. 7. Il personale che opera in un CRAS deve adeguare il proprio comportamento ai seguenti principi: a) impegnarsi per il raggiungimento di standard elevati nella cura degli animali ospitati attraverso la consapevolezza e la conoscenza del proprio ruolo, della propria professionalita' e delle proprie responsabilita'; effettuare con regolarita' l'aggiornamento sulle tecniche di cura e riabilitazione nonche' sul quadro normativo che regola la detenzione e la gestione sanitaria degli animali selvatici in cattivita'; b) agire con scrupolo ed attenzione, adoperandosi per la migliore qualita' delle cure praticate agli animali; c) rispettare le leggi, le norme e i regolamenti provinciali, regionali e nazionali che regolano le attivita' connesse al recupero, alla cura e riabilitazione degli animali selvatici; d) adottare una condotta tale da assicurare per se', per i collaboratori e per gli animali le condizioni di sicurezza previste dalla normativa, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e antinfortunistiche vigenti in materia e delle norme relative al benessere degli animali ospitati e di cui si e' responsabili; e) operare sulla base di principi biologici affermati, associandovi un'appropriata etica conservazionistica.