Art. 6 

				 
    Struttura organizzativa dei CRAS e codice etico del personale 

 
    1. In ogni CRAS deve essere individuato un responsabile legale. 
    2. Ogni struttura deve essere diretta per gli aspetti sanitari da
un  direttore  sanitario,  laureato   in   medicina   veterinaria   e
regolarmente iscritto all'albo professionale. 
    3. Le strutture funzionalmente collegate ai CRAS devono possedere
un esperto qualificato con esperienza almeno annuale nel recupero  di
fauna selvatica certificata. 
    4. Sia il direttore sanitario che  l'esperto  qualificato  devono
essere indicate nell'atto autorizzativi del Centro. 
    5. Il responsabile legale del Centro e' tenuto a: 
      a) provvedere  alla  tenuta  e  aggiornamento  giornaliero  del
registro di carico e scarico; 
      b)   redigere   e   trasmettere   alla   Giunta   regionale   e
all'Amministrazione provinciale entro il mese  di  gennaio  dell'anno
successivo la relazione annuale tecnico-contabile di cui all'articolo
5; 
      c) assicurare agli animali le migliori condizioni di  benessere
e salute ed il rispetto degli standard igienici per le strutture, gli
accessori, gli alimenti e per la gestione dei rifiuti; 
      d)  promuovere  ed  incoraggiare  il   sostegno   dell'opinione
pubblica  alle  attivita'  dei  centri  di  recupero,  attraverso  la
formazione  continua  di  volontari  e  l'educazione  dei  visitatori
promuovendo un comportamento responsabile nei confronti degli  esseri
viventi  e  la  consapevolezza  dell'importanza  della  conservazione
dell'ambiente; 
      e)  rispettare   le   ulteriori   disposizioni   previste   dal
provvedimento di autorizzazione. 
    6.  Il  direttore  sanitario  e'  responsabile   della   gestione
sanitaria della struttura in ossequio alle  disposizioni  vigenti  in
materia di benessere animale e di profilassi delle malattie infettive
ed infestive. Sovrintende, altresi',  alla  corretta  gestione  delle
attivita' clinico chirurgiche e diagnostiche  a  cura  del  personale
sanitario, ivi compresa la redazione della  cartella  clinica  e  del
referto di necroscopia di  cui  agli  allegati  A  e  B  al  presente
regolamento. 
    7. Il personale che opera in un CRAS  deve  adeguare  il  proprio
comportamento ai seguenti principi: 
      a) impegnarsi per il raggiungimento di standard  elevati  nella
cura  degli  animali  ospitati  attraverso  la  consapevolezza  e  la
conoscenza del proprio ruolo, della propria professionalita' e  delle
proprie responsabilita'; effettuare con  regolarita'  l'aggiornamento
sulle tecniche di cura e riabilitazione nonche' sul quadro  normativo
che regola la  detenzione  e  la  gestione  sanitaria  degli  animali
selvatici in cattivita'; 
      b) agire  con  scrupolo  ed  attenzione,  adoperandosi  per  la
migliore qualita' delle cure praticate agli animali; 
      c) rispettare le leggi, le norme e i  regolamenti  provinciali,
regionali e nazionali che regolano le attivita' connesse al recupero,
alla cura e riabilitazione degli animali selvatici; 
      d) adottare una condotta tale da  assicurare  per  se',  per  i
collaboratori e per gli animali le condizioni di  sicurezza  previste
dalla  normativa,  nel  rispetto  delle  prescrizioni   sanitarie   e
antinfortunistiche vigenti in  materia  e  delle  norme  relative  al
benessere degli animali ospitati e di cui si e' responsabili; 
      e)  operare  sulla  base  di  principi   biologici   affermati,
associandovi un'appropriata etica conservazionistica.