Art. 8 Registrazione degli esemplari 1. Il CRAS deve essere munito di un registro di carico e scarico appositamente redatto a cura del responsabile legale del centro, vidimato dall'area di sanita' pubblica veterinaria dell'ASL competente per territorio, ai fini del controllo della detenzione e dei movimenti degli animali, nel quale devono essere riportati per ogni animale ricoverato, compresi quelli detenuti presso le strutture periferiche collegate di cui alla lettera c) dell'articolo 5, almeno i seguenti dati: a) numero progressivo di identificazione del soggetto; b) data arrivo; c) dati di identificazione del soggetto (specie, sesso, eta', peso); d) motivo del ricovero; e) dati anagrafici della persona che consegna l'animale; f) localita' di ritrovamento; g) destino dell'animale (riabilitazione, trasferimento, eutanasia); h) rapporto sulle eventuali attivita' di pronto soccorso (all. A); i) rapporto sulle eventuali cure e sulla degenza (all. A); j) rapporto sull'eventuale trasferimento e luogo del trasferimento (all. A); k) data, localita' e modalita' di liberazione; l) numero identificazione ISPRA; m) data e causa dell'eventuale decesso; n) modalita' e luogo di smaltimento dei resti (all. B). 2. I dati sopra riportati devono essere raccolti e gestiti con sistemi informatici e attraverso una modulistica appropriata.