Art. 8 

				 
                    Registrazione degli esemplari 

 
    1. Il CRAS deve essere munito di un registro di carico e  scarico
appositamente redatto a cura  del  responsabile  legale  del  centro,
vidimato  dall'area  di   sanita'   pubblica   veterinaria   dell'ASL
competente per territorio, ai fini del controllo della  detenzione  e
dei movimenti degli animali, nel quale devono  essere  riportati  per
ogni animale ricoverato, compresi quelli detenuti presso le strutture
periferiche collegate di cui alla lettera c) dell'articolo 5,  almeno
i seguenti dati: 
      a) numero progressivo di identificazione del soggetto; 
      b) data arrivo; 
      c) dati di identificazione del soggetto (specie,  sesso,  eta',
peso); 
      d) motivo del ricovero; 
      e) dati anagrafici della persona che consegna l'animale; 
      f) localita' di ritrovamento; 
      g)   destino   dell'animale   (riabilitazione,   trasferimento,
eutanasia); 
      h) rapporto sulle eventuali attivita' di pronto soccorso  (all.
A); 
      i) rapporto sulle eventuali cure e sulla degenza (all. A); 
      j)  rapporto   sull'eventuale   trasferimento   e   luogo   del
trasferimento (all. A); 
      k) data, localita' e modalita' di liberazione; 
      l) numero identificazione ISPRA; 
      m) data e causa dell'eventuale decesso; 
      n) modalita' e luogo di smaltimento dei resti (all. B). 
    2. I dati sopra riportati devono essere raccolti  e  gestiti  con
sistemi informatici e attraverso una modulistica appropriata.