Art. 9 

				 
                         Controllo sanitario 

 
    1.   L'area   di   sanita'    pubblica    veterinaria    dell'ASL
territorialmente  competente,  in  applicazione  del  regolamento  di
polizia veterinaria e delle norme sul benessere  e  protezione  degli
animali, sulla farmacovigilanza e farmacosorveglianza ed  ogni  altra
norma pertinente, esercita funzioni di vigilanza e controllo sui CRAS
e sulle strutture ad essi collegate. 
    2.  Il  controllo  degli  esemplari  in   degenza   deve   essere
finalizzato anche al controllo delle malattie  trasmissibili  per  la
tutela delle specie  selvatiche  e  degli  operatori  del  CRAS,  con
particolare  riferimento   al   monitoraggio   di   agenti   patogeni
responsabili di malattie anche ad impatto zoonosico. 
    3. Il monitoraggio sanitario deve comprendere anche gli esemplari
rinvenuti morti o deceduti all'interno della struttura del CRAS,  con
particolare riferimento alle patologie proprie di specie e  quelle  a
carattere zoonosico. 
    4. Le carcasse vanno inviate, tramite l'ASL competente, al  CRIUV
o all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno. 
    5. I servizi veterinari delle ASL competenti possono  consentire,
esclusivamente per casi opportunamente motivati,  la  consegna  degli
animali  deceduti  all'ISPRA,  ad  Istituti  universitari,  ad  altri
Istituti zooprofilattici sperimentali, ai Musei ed  agli  Enti  Parco
ognuno per la  parte  riguardante  i  propri  compiti  istituzionali,
previo  accertamento  delle  cause  di  morte  presso  il   CRIUV   o
all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno.