Art. 9 Controllo sanitario 1. L'area di sanita' pubblica veterinaria dell'ASL territorialmente competente, in applicazione del regolamento di polizia veterinaria e delle norme sul benessere e protezione degli animali, sulla farmacovigilanza e farmacosorveglianza ed ogni altra norma pertinente, esercita funzioni di vigilanza e controllo sui CRAS e sulle strutture ad essi collegate. 2. Il controllo degli esemplari in degenza deve essere finalizzato anche al controllo delle malattie trasmissibili per la tutela delle specie selvatiche e degli operatori del CRAS, con particolare riferimento al monitoraggio di agenti patogeni responsabili di malattie anche ad impatto zoonosico. 3. Il monitoraggio sanitario deve comprendere anche gli esemplari rinvenuti morti o deceduti all'interno della struttura del CRAS, con particolare riferimento alle patologie proprie di specie e quelle a carattere zoonosico. 4. Le carcasse vanno inviate, tramite l'ASL competente, al CRIUV o all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno. 5. I servizi veterinari delle ASL competenti possono consentire, esclusivamente per casi opportunamente motivati, la consegna degli animali deceduti all'ISPRA, ad Istituti universitari, ad altri Istituti zooprofilattici sperimentali, ai Musei ed agli Enti Parco ognuno per la parte riguardante i propri compiti istituzionali, previo accertamento delle cause di morte presso il CRIUV o all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno.