Art. 10 

				 
                          Oneri istruttori 

 
    1. Gli oneri istruttori a carico del proponente e a favore  della
provincia competente per territorio per le spese istruttorie relative
ai procedimenti di autorizzazione unica sono stabiliti in misura pari
a: 
      a) 0,025% delle  spese  complessive  di  investimento  relative
all'installazione di impianti da fonte rinnovabile con  capacita'  di
generazione non superiore a 500 KW; 
      b) 0,03%  delle  spese  complessive  di  investimento  relative
all'installazione di impianti con capacita' di generazione  superiore
a 500 KW. 
    2. Gli oneri istruttori a carico del proponente e  a  favore  del
comune competente per territorio per le  spese  istruttorie  relative
alla procedura abilitativa semplificata sono stabiliti in misura pari
a: 
      a) 0,015% delle  spese  complessive  di  investimento  relative
all'installazione di impianti da fonte rinnova-bile con capacita'  di
generazione non superiore a 500 KW; 
      b) 0,020% delle  spese  complessive  di  investimento  relative
all'installazione di impianti con capacita' di generazione  superiore
a 500 KW.