Art. 10 Oneri istruttori 1. Gli oneri istruttori a carico del proponente e a favore della provincia competente per territorio per le spese istruttorie relative ai procedimenti di autorizzazione unica sono stabiliti in misura pari a: a) 0,025% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti da fonte rinnovabile con capacita' di generazione non superiore a 500 KW; b) 0,03% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti con capacita' di generazione superiore a 500 KW. 2. Gli oneri istruttori a carico del proponente e a favore del comune competente per territorio per le spese istruttorie relative alla procedura abilitativa semplificata sono stabiliti in misura pari a: a) 0,015% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti da fonte rinnova-bile con capacita' di generazione non superiore a 500 KW; b) 0,020% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti con capacita' di generazione superiore a 500 KW.