Art. 11 

				 
                        Vigilanza e sanzioni 

 
    1. Il comune e la provincia competenti per territorio  esercitano
le funzioni di vigilanza e controllo sull'in-stallazione di  impianti
per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 
    2. La provincia competente per territorio irroga la  sanzione  di
cui all'art. 44, comma 1 del decreto legislativo n.  28/2011  nonche'
la sanzione di cui al comma 3 dello stesso art. 44 relativamente alla
violazione di una o piu' prescrizioni stabilite con  l'autorizzazione
unica. 
    3. Il comune competente per territorio irroga le sanzioni di  cui
all'art. 44, comma 2 del d.lgs. 28/2011 nonche' la sanzione di cui al
comma 3 dello stesso art. 44 relativamente alla violazione di  una  o
piu' prescrizioni stabilite con gli atti di assen-so che accompagnano
la procedura abilitativa sem-plificata. 
    4.  Al  pagamento  della  sanzione  sono  tenuti  in  solido   il
proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere  e  il  direttore
dei lavori.