Art. 11 Vigilanza e sanzioni 1. Il comune e la provincia competenti per territorio esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'in-stallazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 2. La provincia competente per territorio irroga la sanzione di cui all'art. 44, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2011 nonche' la sanzione di cui al comma 3 dello stesso art. 44 relativamente alla violazione di una o piu' prescrizioni stabilite con l'autorizzazione unica. 3. Il comune competente per territorio irroga le sanzioni di cui all'art. 44, comma 2 del d.lgs. 28/2011 nonche' la sanzione di cui al comma 3 dello stesso art. 44 relativamente alla violazione di una o piu' prescrizioni stabilite con gli atti di assen-so che accompagnano la procedura abilitativa sem-plificata. 4. Al pagamento della sanzione sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori.