Art. 12 Norme transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. 2. Ai fini della conclusione delle relative procedure amministrative, le dichiarazioni per la procedura abilitativa semplificata e le istanze di autorizzazione unica presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono trasmesse dall'autorita' presso la quale sono state presentate all'autorita' competente ai sensi dell'art. 3. La trasmissione e' effet-tuata entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed e' contestualmente comunicata al soggetto interessato. 3. Le province e i comuni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono presentare alla Regione motivata proposta di individuazione di ulteriori aree e siti non idonei all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'art. 7. La proposta deve contenere la descrizione dei luoghi che si intende tutelare, i valori ambientali e paesaggistici, le incompatibilita' riscontrate con la specifica installazione. L'individuazione delle aree deve essere effettuata nel rispetto delle linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, su planimetria o cartografia in scala adeguata in termini fondiari o territoriali, purche' univocamente determinati. La Giunta regionale, valutate le proposte, puo' integrare l'allegato C di cui al comma 1. 4. Le norme di cui al presente regolamento prevalgono sugli strumenti urbanistici e su ogni altra disposizione dei comuni e delle province. 5. La Giunta regionale puo' apportare eventuali modifiche e integrazioni agli allegati del presente regolamento sulla base delle risultanze della prima fase di applicazione. 6. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme regionali e nazionali vigenti. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria. Perugia, 29 luglio 2011 MARINI