Art. 12 

				 
                     Norme transitorie e finali 

 
    1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai
procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del  regolamento
medesimo. 
    2.  Ai  fini   della   conclusione   delle   relative   procedure
amministrative,  le  dichiarazioni  per  la   procedura   abilitativa
semplificata e le istanze di autorizzazione  unica  presentate  prima
della data  di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  sono
trasmesse  dall'autorita'  presso  la  quale  sono  state  presentate
all'autorita' competente ai sensi dell'art.  3.  La  trasmissione  e'
effet-tuata entro dieci giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente regolamento ed e'  contestualmente  comunicata  al  soggetto
interessato. 
    3. Le province e i comuni, entro sessanta giorni dall'entrata  in
vigore del presente  regolamento,  possono  presentare  alla  Regione
motivata proposta di individuazione di  ulteriori  aree  e  siti  non
idonei all'installazione di impianti  di  produzione  di  energia  da
fonti rinnovabili di cui all'art. 7. La proposta  deve  contenere  la
descrizione dei luoghi che si intende tutelare, i valori ambientali e
paesaggistici,  le  incompatibilita'  riscontrate  con  la  specifica
installazione. L'individuazione delle aree deve essere effettuata nel
rispetto  delle  linee  guida  di  cui  al  decreto  ministeriale  10
settembre 2010, su planimetria o cartografia  in  scala  adeguata  in
termini fondiari o territoriali, purche' univocamente determinati. La
Giunta regionale, valutate le proposte, puo' integrare  l'allegato  C
di cui al comma 1. 
    4. Le norme di  cui  al  presente  regolamento  prevalgono  sugli
strumenti urbanistici e su ogni altra disposizione dei comuni e delle
province. 
    5. La Giunta  regionale  puo'  apportare  eventuali  modifiche  e
integrazioni agli allegati del presente regolamento sulla base  delle
risultanze della prima fase di applicazione. 
    6. Per quanto  non  disciplinato  dal  presente  regolamento,  si
applicano le norme regionali e nazionali vigenti. 
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare come regolamento della Regione Umbria. 

                 
      Perugia, 29 luglio 2011 

				 
                               MARINI