Art. 2 

				 
     Impatti cumulativi e valutazione ambientale e di incidenza 

 
    1. Ai fini della valutazione di impatto ambientale  di  cui  alla
parte II del titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale),  i  progetti  per  l'installazione  di
impianti  per  la  produzione  di  energia   da   fonti   rinnovabili
posizionati nella medesima area o  in  aree  contigue  e  comunque  a
distanza inferiore a  metri  1000  da  altri  impianti  della  stessa
tipologia  gia'  autorizzati  devono  essere  valutati   in   termini
cumulativi, qualora risulti una potenza com-plessiva  superiore  a  1
MW. 
    2. Il calcolo di cui al comma 1 e' effettuato sommando la potenza
nominale dell'impianto in progetto con  quelli  gia'  autorizzati  ad
esclusione degli impianti con potenza nominale inferiore a 50 kW e di
quelli collocati su edifici e aree di pertinenze,  tettoie,  serre  e
pensiline. 
    3. Sono sottoposti  alla  valutazione  di  impatto  ambientale  i
progetti di: 
      a) impianti eolici per la produzione di energia elet-trica  con
potenza nominale complessiva superiore a 1 MW e comunque di  altezza,
misurata al mozzo del  rotore  dell'aerogeneratore,  superiore  a  60
metri; 
      b) impianti idroelettrici, ad eccezione  di  quelli  realizzati
all'interno di edifici esistenti nonche' di potenza inferiore  a  100
kW. 
    4. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilita' a  valutazione
di impatto ambientale i progetti di: 
      a)  impianti  eolici  ubicati  ad   una   distanza   dai   beni
paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1,  lettere  b),
c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  (Codice  dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della  legge  6
luglio 2002, n. 137) e sue successive modificazioni  ed  integrazioni
pari  ad  almeno  cinquanta  volte  l'altezza  massima  del   singolo
aerogeneratore, da misurare rispetto ad ogni singolo  aerogeneratore;
il  rapporto  ambientale  contiene  l'analisi   dell'intervisibilita'
dell'impianto nel paesaggio  di  cui  alla  allegato  4  del  decreto
ministeriale 10 settembre 2010; 
      b)  impianti  alimentati  a  biomasse  di   potenza   elettrica
superiore ad 1 Mwe. 
    5. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997,
n. 357 (Regolamento  recante  attuazione  della  direttiva  92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatica) i progetti di: 
      a)   impianti   eolici   che   prevedano   l'installazione   di
aerogeneratori di altezza, misurata al mozzo del rotore, superiore  a
8 metri e ubicati ad una  distanza  dalle  aree  incluse  nella  Rete
Natura 2000 designate in  base  alla  direttiva  92/43/CEE  (Siti  di
importanza  comunitaria)  ed  alla  direttiva  79/409/CEE  (Zone   di
protezione speciale) inferiore a 3000 metri per le aree di classe A e
inferiore a 1000 metri per  le  aree  di  classe  B,  indicate  nella
tabella  Rete  Natura  2000  di  cui  all'allegato  A   al   presente
regolamento; 
      b) impianti idroelettrici che prevedano  la  realizza-zione  di
sbarramenti ubicati ad una distanza dalle  aree  incluse  nella  Rete
Natura 2000 designate in  base  alla  direttiva  92/43/CEE  (Siti  di
importanza  comunitaria)  ed  alla  direttiva  79/409/CEE  (Zone   di
protezione speciale) inferiore a 3000 metri a monte dello sbarramento
e inferiore a 300 metri a valle dello sbarramento, da calcolare lungo
lo sviluppo dell'asta fluviale.