Art. 2 Impatti cumulativi e valutazione ambientale e di incidenza 1. Ai fini della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte II del titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i progetti per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili posizionati nella medesima area o in aree contigue e comunque a distanza inferiore a metri 1000 da altri impianti della stessa tipologia gia' autorizzati devono essere valutati in termini cumulativi, qualora risulti una potenza com-plessiva superiore a 1 MW. 2. Il calcolo di cui al comma 1 e' effettuato sommando la potenza nominale dell'impianto in progetto con quelli gia' autorizzati ad esclusione degli impianti con potenza nominale inferiore a 50 kW e di quelli collocati su edifici e aree di pertinenze, tettoie, serre e pensiline. 3. Sono sottoposti alla valutazione di impatto ambientale i progetti di: a) impianti eolici per la produzione di energia elet-trica con potenza nominale complessiva superiore a 1 MW e comunque di altezza, misurata al mozzo del rotore dell'aerogeneratore, superiore a 60 metri; b) impianti idroelettrici, ad eccezione di quelli realizzati all'interno di edifici esistenti nonche' di potenza inferiore a 100 kW. 4. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale i progetti di: a) impianti eolici ubicati ad una distanza dai beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e sue successive modificazioni ed integrazioni pari ad almeno cinquanta volte l'altezza massima del singolo aerogeneratore, da misurare rispetto ad ogni singolo aerogeneratore; il rapporto ambientale contiene l'analisi dell'intervisibilita' dell'impianto nel paesaggio di cui alla allegato 4 del decreto ministeriale 10 settembre 2010; b) impianti alimentati a biomasse di potenza elettrica superiore ad 1 Mwe. 5. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatica) i progetti di: a) impianti eolici che prevedano l'installazione di aerogeneratori di altezza, misurata al mozzo del rotore, superiore a 8 metri e ubicati ad una distanza dalle aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di protezione speciale) inferiore a 3000 metri per le aree di classe A e inferiore a 1000 metri per le aree di classe B, indicate nella tabella Rete Natura 2000 di cui all'allegato A al presente regolamento; b) impianti idroelettrici che prevedano la realizza-zione di sbarramenti ubicati ad una distanza dalle aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di protezione speciale) inferiore a 3000 metri a monte dello sbarramento e inferiore a 300 metri a valle dello sbarramento, da calcolare lungo lo sviluppo dell'asta fluviale.