Art. 3 

				 
                      Procedure amministrative 

 
    1. Fatti salvi i casi  per  i  quali  e'  prevista  la  procedura
abilitativa semplificata e la comunicazione di  cui  all'art.  6  del
decreto legislativo n. 28/2011, la costruzione  e  l'esercizio  degli
impianti di produzione  di  energia  elettrica  alimentati  da  fonti
rinnovabili, le opere connesse  e  le  infrastrutture  indispensabili
alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonche' le modifiche
sostanziali degli impianti stessi  sono  soggetti  all'autorizzazione
unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003. 
    2.  L'autorizzazione  unica   e'   rilasciata   dalla   provincia
competente per  territorio  ai  sensi  dell'art.  7-bis  della  legge
regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attivita'  edilizia)  e
sue  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nel  rispetto  del
decreto legislativo n. 28/2011, delle linee guida di cui  al  decreto
ministeriale 10  settembre  2010  e  delle  disposizioni  di  cui  al
presente regolamento. 
    3. La procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6, comma
1 del decreto legislativo n.  28/2011  e'  estesa,  nel  rispetto  di
quanto  previsto  all'art.  6,  alla  realizzazione  di  progetti  di
impianti fotovoltaici di potenza fino a  200  kW  da  realizzare  con
moduli a terra ubicati in aree agricole o  di  particolare  interesse
agricolo  da  parte  di  imprese  agricole,  a  condizione   che   il
richiedente abbia la  disponibilita',  a  qualsiasi  titolo  prevista
dalla  normativa  vigente,   anche   delle   aree   necessarie   alla
realizzazione delle eventuali opere di connessione alla rete. 
    4. La comunicazione di cui  all'art.  6,  comma  11  del  decreto
legislativo n. 28/2011 e' estesa alla realizzazione di progetti di: 
      impianti fotovoltaici: 
        a) con potenza fino a 20 kW nel caso di impianti con moduli a
terra; 
        b) con potenza fino a 50 kW nel caso di impianti con moduli a
terra da realizzare nelle aree di pertinenza di edifici e per fini di
autoconsumo; 
        c) con qualsiasi potenza nel caso di impianti  da  realizzare
su edifici, tettoie, serre, pensiline; 
      impianti eolici di altezza, misurata al mozzo del rotore,  pari
o inferiore a 8 metri, da realizzare  nelle  aree  di  pertinenza  di
edifici e per fini di autoconsumo. 
    5. L'installazione di impianti per la produzione  di  energia  da
fonti  rinnovabili  per  i  quali  e'   prevista   la   verifica   di
assoggettabilita' a  valutazione  di  impatto  ambientale  ovvero  la
valutazione  di  impatto  ambientale  sono   comunque   soggetti   ad
autorizzazione unica. 
    6. Le procedure amministrative necessarie per l'installazione  di
ciascuna tipologia di impianto per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili  sono  indicate  nell'allegato  A  del  presente
regolamento. 
    7. La Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore
del presente regolamento adotta la modulistica per  la  presentazione
dell'istanza di autorizzazione unica,  della  dichiarazione  e  della
comunicazione  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3,  nonche'  il  modello
informativo di cui all'art. 5 e il modulo informativo di cui all'art.
8. 
    8. Ai fini della descrizione delle caratteristiche anemometriche,
le  istanze  per  l'installazione  di  impianti  eolici  di   potenza
superiore ad un MW possono essere  presentate  anche  sulla  base  di
studi e di indagini eseguiti da  enti  pubblici,  limitatamente  alle
aree individuate dal piano energetico regionale o dall'Atlante eolico
nazionale.  Prima  della  conclusione  del  procedimento  unico,   il
soggetto   interessato   e'   comunque   tenuto   a   presentare   la
documentazione attestante le caratteristiche anemometriche del  sito,
le modalita', la durata dei rilievi effettuati che  non  puo'  essere
inferiore ad un anno e le risultanze ottenute circa le  previste  ore
equivalenti annue di funzionamento dell'impianto.