Art. 3 Procedure amministrative 1. Fatti salvi i casi per i quali e' prevista la procedura abilitativa semplificata e la comunicazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 28/2011, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonche' le modifiche sostanziali degli impianti stessi sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003. 2. L'autorizzazione unica e' rilasciata dalla provincia competente per territorio ai sensi dell'art. 7-bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attivita' edilizia) e sue successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto del decreto legislativo n. 28/2011, delle linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 e delle disposizioni di cui al presente regolamento. 3. La procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2011 e' estesa, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6, alla realizzazione di progetti di impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW da realizzare con moduli a terra ubicati in aree agricole o di particolare interesse agricolo da parte di imprese agricole, a condizione che il richiedente abbia la disponibilita', a qualsiasi titolo prevista dalla normativa vigente, anche delle aree necessarie alla realizzazione delle eventuali opere di connessione alla rete. 4. La comunicazione di cui all'art. 6, comma 11 del decreto legislativo n. 28/2011 e' estesa alla realizzazione di progetti di: impianti fotovoltaici: a) con potenza fino a 20 kW nel caso di impianti con moduli a terra; b) con potenza fino a 50 kW nel caso di impianti con moduli a terra da realizzare nelle aree di pertinenza di edifici e per fini di autoconsumo; c) con qualsiasi potenza nel caso di impianti da realizzare su edifici, tettoie, serre, pensiline; impianti eolici di altezza, misurata al mozzo del rotore, pari o inferiore a 8 metri, da realizzare nelle aree di pertinenza di edifici e per fini di autoconsumo. 5. L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per i quali e' prevista la verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale ovvero la valutazione di impatto ambientale sono comunque soggetti ad autorizzazione unica. 6. Le procedure amministrative necessarie per l'installazione di ciascuna tipologia di impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono indicate nell'allegato A del presente regolamento. 7. La Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento adotta la modulistica per la presentazione dell'istanza di autorizzazione unica, della dichiarazione e della comunicazione di cui ai commi 1, 2 e 3, nonche' il modello informativo di cui all'art. 5 e il modulo informativo di cui all'art. 8. 8. Ai fini della descrizione delle caratteristiche anemometriche, le istanze per l'installazione di impianti eolici di potenza superiore ad un MW possono essere presentate anche sulla base di studi e di indagini eseguiti da enti pubblici, limitatamente alle aree individuate dal piano energetico regionale o dall'Atlante eolico nazionale. Prima della conclusione del procedimento unico, il soggetto interessato e' comunque tenuto a presentare la documentazione attestante le caratteristiche anemometriche del sito, le modalita', la durata dei rilievi effettuati che non puo' essere inferiore ad un anno e le risultanze ottenute circa le previste ore equivalenti annue di funzionamento dell'impianto.