Art. 4 

				 
Criteri  e  condizioni  per  l'installazione  di  impianti   per   la
             produzione di energia da fonti rinnovabili 

 
    1. L'installazione di  impianti  per  la  produzione  di  energia
elettrica da fonti rinnovabili e' realizzata nel rispetto dei criteri
generali di localizzazione e progettazione e delle condizioni di  cui
all'allegato B del presente regolamento. 
    2.  L'autorizzazione  unica  di  cui  all'art.  3,  comma  2   e'
rilasciata nel rispetto dei criteri generali e  delle  condizioni  di
cui al comma 1 e contiene eventuali  prescrizioni  comprensive  anche
delle opere necessarie ad assicurare la minimizzazione degli  impatti
ambientali e il corretto  inserimento  degli  impianti  nel  contesto
paesaggistico e territoriale. 
    3. L'autorizzazione unica contiene le eventuali prescrizioni  per
la realizzazione, a  cura  e  spese  del  proponente,  di  misure  di
compensazione ambientale  da  stabilire  in  sede  di  conferenza  di
servizi nel rispetto dei criteri di cui all'allegato  2  del  decreto
ministeriale 10 settembre 2010 e nella  misura  massima  del  2%  dei
proventi,  comprensivi  degli  incentivi  vigenti,  derivanti   dalla
valorizzazione   dell'energia    elettrica    prodotta    annualmente
dall'impianto. 
    4. L'autorizzazione unica contiene l'importo  della  cauzione  di
cui al punto 13.1, lettera j) dell'allegato al  decreto  ministeriale
10 settembre 2010, da stabilire  in  misura  pari  all'ammontare  dei
costi degli  interventi  di  dismissione  dell'impianto,  comprensivi
dello smaltimento dei rifiuti, e delle opere di messa in pristino,  e
comunque non inferiore a € 50 per ciascun kW di  potenza  installata.
La cauzione e' prestata per una durata  pari  all'intero  periodo  di
funzionamento previsto, aumentata di un anno, ed e'  presentata  alla
provincia non oltre i 30 giorni che precedono l'avvio dei lavori.