Art. 4 Criteri e condizioni per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 1. L'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e' realizzata nel rispetto dei criteri generali di localizzazione e progettazione e delle condizioni di cui all'allegato B del presente regolamento. 2. L'autorizzazione unica di cui all'art. 3, comma 2 e' rilasciata nel rispetto dei criteri generali e delle condizioni di cui al comma 1 e contiene eventuali prescrizioni comprensive anche delle opere necessarie ad assicurare la minimizzazione degli impatti ambientali e il corretto inserimento degli impianti nel contesto paesaggistico e territoriale. 3. L'autorizzazione unica contiene le eventuali prescrizioni per la realizzazione, a cura e spese del proponente, di misure di compensazione ambientale da stabilire in sede di conferenza di servizi nel rispetto dei criteri di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 10 settembre 2010 e nella misura massima del 2% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto. 4. L'autorizzazione unica contiene l'importo della cauzione di cui al punto 13.1, lettera j) dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, da stabilire in misura pari all'ammontare dei costi degli interventi di dismissione dell'impianto, comprensivi dello smaltimento dei rifiuti, e delle opere di messa in pristino, e comunque non inferiore a € 50 per ciascun kW di potenza installata. La cauzione e' prestata per una durata pari all'intero periodo di funzionamento previsto, aumentata di un anno, ed e' presentata alla provincia non oltre i 30 giorni che precedono l'avvio dei lavori.