Art. 5 Impianti realizzati nell'ambito di interventi edilizi 1. L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati nell'ambito di interventi edilizi e' consentita nel rispetto del relativo titolo edilizio e dei criteri e delle condizioni di cui all'art. 4. 2. Per gli impianti di cui al comma 1, alla segnalazione certificata di inizio attivita' o alla richiesta di permesso a costruire e' allegato il modello informativo di cui all'art. 3, comma 7, comprensivo, in caso di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione rilevante, delle informazioni necessarie alla verifica degli obblighi di integrazione minima di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 28/2011, ove previsti.