Art. 5 

				 
        Impianti realizzati nell'ambito di interventi edilizi 

 
    1. L'installazione di impianti per la produzione  di  energia  da
fonti rinnovabili realizzati nell'ambito  di  interventi  edilizi  e'
consentita nel rispetto del relativo titolo edilizio e dei criteri  e
delle condizioni di cui all'art. 4. 
    2. Per  gli  impianti  di  cui  al  comma  1,  alla  segnalazione
certificata di inizio  attivita'  o  alla  richiesta  di  permesso  a
costruire e' allegato il modello informativo di cui all'art. 3, comma
7,  comprensivo,  in  caso  di  interventi  di  nuova  costruzione  o
ristrutturazione  rilevante,  delle  informazioni   necessarie   alla
verifica degli obblighi di integrazione minima di cui all'art. 11 del
decreto legislativo n. 28/2011, ove previsti.