Art. 6 

				 
       Installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole 

 
    1. Nelle aree agricole e' consentita l'installazione di  impianti
fotovoltaici con moduli collocati a terra a  condizione  che  per  la
stessa installazione non sia de-stinato  piu'  del  dieci  per  cento
della  superficie  di  ter-reno  agricolo  nella  disponibilita'  del
proponente, da calcolare escludendo la superficie boscata.