Art. 6 Installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole 1. Nelle aree agricole e' consentita l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra a condizione che per la stessa installazione non sia de-stinato piu' del dieci per cento della superficie di ter-reno agricolo nella disponibilita' del proponente, da calcolare escludendo la superficie boscata.