Art. 8 

				 
                            Informazioni 

 
    1. I comuni e le province trasmettono alla Regione, entro  il  31
gennaio di ogni anno, per via telematica  e  sulla  base  del  modulo
informativo di cui all'art. 3, comma 7,  le  informazioni  e  i  dati
relativi alle procedure di propria competenza.