Art. 10 
 
                    Sostituzione dell'articolo 8 
 
    1. L'articolo 8 della l.r. 37/1998 e' sostituito dal seguente: 
 
                     "Art. 8 Ambiti di traffico 
 
    1.  Per  ambito  di  traffico  si  intende  l'intero   territorio
regionale, che coincide con il bacino unico regionale, nel  quale  si
svolgono i servizi di trasporto che collegano i centri abitati  della
Regione. 
    2. Nell'ambito di traffico di  cui  al  comma  1  viene  definita
unitariamente la rete integrata dei  servizi  di  trasporto  pubblico
regionale e locale effettuati con qualsiasi modalita' e con qualsiasi
mezzo ai sensi della presente legge. 
    3. Per ambito di  traffico  interregionale  si  intende  l'intero
territorio regionale e quello delle regioni limitrofe  nel  quale  si
svolgono i servizi che collegano le stesse con i centri abitati della
Regione.".