Art. 10 Sostituzione dell'articolo 8 1. L'articolo 8 della l.r. 37/1998 e' sostituito dal seguente: "Art. 8 Ambiti di traffico 1. Per ambito di traffico si intende l'intero territorio regionale, che coincide con il bacino unico regionale, nel quale si svolgono i servizi di trasporto che collegano i centri abitati della Regione. 2. Nell'ambito di traffico di cui al comma 1 viene definita unitariamente la rete integrata dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale effettuati con qualsiasi modalita' e con qualsiasi mezzo ai sensi della presente legge. 3. Per ambito di traffico interregionale si intende l'intero territorio regionale e quello delle regioni limitrofe nel quale si svolgono i servizi che collegano le stesse con i centri abitati della Regione.".