Art. 13 Modificazioni all'articolo 11 1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998 e' sostituito dal seguente: "1. La Regione approva il Piano regionale dei trasporti, anche al fine di realizzare l'integrazione fra i sistemi di trasporto su sede fissa sia ferroviari sia non ferroviari, su gomma e lacuali di cui all'articolo 2 bis, comma 1, lettera a) e quelli definiti all'articolo 2 bis, comma 1, lettera b), nonche' quelli aerei, tenendo anche conto delle relative infrastrutture. Tale Piano, nel rispetto delle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilita', configura un sistema coordinato dei trasporti, in conformita' ai principi e alle scelte del piano urbanistico strategico territoriale, degli atti di programmazione della Regione e della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 (Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi) e sue successive modificazioni ed integrazioni.". 2. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998 e' sostituita dalla seguente: "e) stabilisce gli indirizzi per l'elaborazione e il coordinamento del Piano di bacino di cui all'articolo 12 e dei piani e programmi di cui all'articolo 13;". 3. Alla lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998, dopo la parola: "criteri" e' aggiunta la parola: "generali" e le parole: "16 del D.Lgs. n. 422/1997 "sono sostituite dal seguente numero: "21"; ". 5. Dopo la lettera n) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998 e' inserita la seguente: "n-bis) individua ulteriori comuni oltre a quelli previsti dall' articolo 36, comma 1 del d.lgs. 285/1992 che devono approvare i Piani urbani del traffico;". 6. La lettera o) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998 e' sostituita dalla seguente: "o) definisce i parametri attraverso i quali ripartire le risorse finanziarie disponibili per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale tra cui in particolare la domanda effettiva di mobilita' dei cittadini ed il livello di utilizzo del trasporto pubblico;". 7. Alla lettera o-bis) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998 dopo la parola: "all'interno" sono aggiunte le seguenti: "delle strutture regionali e" . 8. Il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998 e' sostituito dal seguente: "4. Il Piano regionale dei trasporti e' efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ha validita' di dieci anni e viene aggiornato, alla scadenza del Piano di bacino, con le stesse modalita' previste per l'approvazione. Il Piano regionale dei trasporti resta valido fino all'approvazione del Piano successivo.". 4. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998 e' sostituita dalla seguente: "h) stabilisce i criteri per l'individuazione dei territori a domanda debole, dei territori montani e degli spazi rurali, definendo anche i sistemi di trasporto in relazione alla domanda di mobilita';". 5. Dopo la lettera n) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998 e' inserita la seguente: "n-bis) individua ulteriori comuni oltre a quelli previsti dall' articolo 36, comma 1 del d.lgs. 285/1992 che devono approvare i Piani urbani del traffico; ". 6. La lettera o) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998 e' sostituita dalla seguente: "o) definisce i parametri attraverso i quali ripartire le risorse finanziarie disponibili per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale tra cui in particolare la domanda effettiva di mobilita' dei cittadini ed il livello di utilizzo del trasporto pubblico;". 7. Alla lettera o-bis) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998 dopo la parola: "all'interno" sono aggiunte le seguenti: "delle strutture regionali e". 8. Il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998 e' sostituito dal seguente: "4. Il Piano regionale dei trasporti e' efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ha validita' di dieci anni e viene aggiornato, alla scadenza del Piano di bacino, con le stesse modalita' previste per l'approvazione. Il Piano regionale dei trasporti resta valido fino all'approvazione del Piano successivo.".