Art. 13 
 
                    Modificazioni all'articolo 11 
 
    1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998  e'  sostituito
dal seguente: 
      "1. La Regione approva il Piano regionale dei trasporti,  anche
al fine di realizzare l'integrazione fra i sistemi  di  trasporto  su
sede fissa sia ferroviari sia non ferroviari, su gomma e  lacuali  di
cui all'articolo 2  bis,  comma  1,  lettera  a)  e  quelli  definiti
all'articolo 2 bis,  comma  1,  lettera  b),  nonche'  quelli  aerei,
tenendo anche conto delle relative infrastrutture.  Tale  Piano,  nel
rispetto delle esigenze di  organizzazione  del  territorio  e  della
mobilita',  configura  un  sistema  coordinato  dei   trasporti,   in
conformita'  ai  principi  e  alle  scelte  del   piano   urbanistico
strategico territoriale, degli atti di programmazione della Regione e
della  legge  regionale  16  dicembre  1997,  n.  46  (Norme  per  la
riqualificazione della rete di  trasporto  e  viaria  nel  territorio
regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi) e sue
successive modificazioni ed integrazioni.". 
    2. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r.  37/1998
e' sostituita dalla seguente: 
      "e)  stabilisce  gli  indirizzi   per   l'elaborazione   e   il
coordinamento del Piano di bacino di cui all'articolo 12 e dei  piani
e programmi di cui all'articolo 13;". 
    3. Alla lettera e bis) del comma 2 dell'articolo  11  della  l.r.
37/1998, dopo la parola: "criteri" e' aggiunta la parola:  "generali"
e le parole: "16 del D.Lgs. n. 422/1997 "sono sostituite dal seguente
numero: "21"; ". 5. Dopo la lettera n) del comma 2  dell'articolo  11
della  l.r.  37/1998  e'  inserita  la  seguente:  "n-bis)  individua
ulteriori comuni oltre a quelli previsti dall' articolo 36,  comma  1
del  d.lgs.  285/1992  che  devono  approvare  i  Piani  urbani   del
traffico;". 6. La lettera o) del comma 2 dell'articolo 11 della  l.r.
37/1998 e' sostituita  dalla  seguente:  "o)  definisce  i  parametri
attraverso i quali ripartire le risorse finanziarie disponibili per i
servizi  di  trasporto  pubblico  regionale  e  locale  tra  cui   in
particolare la domanda effettiva di mobilita'  dei  cittadini  ed  il
livello di utilizzo del trasporto pubblico;". 7. Alla lettera  o-bis)
del comma 2 dell'articolo 11  della  l.r.  37/1998  dopo  la  parola:
"all'interno" sono aggiunte le seguenti: "delle  strutture  regionali
e" . 8. Il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998 e'  sostituito
dal seguente: "4. Il Piano regionale dei trasporti  e'  efficace  dal
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione, ha validita' di dieci anni e  viene  aggiornato,  alla
scadenza del Piano di bacino, con le stesse  modalita'  previste  per
l'approvazione. Il Piano regionale dei trasporti  resta  valido  fino
all'approvazione del Piano successivo.". 
    4. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r.  37/1998
e' sostituita dalla seguente: 
      "h) stabilisce i criteri per l'individuazione dei  territori  a
domanda debole, dei territori montani e degli spazi rurali, definendo
anche  i  sistemi  di  trasporto  in  relazione   alla   domanda   di
mobilita';". 
    5. Dopo la lettera n) del comma 2  dell'articolo  11  della  l.r.
37/1998 e' inserita la seguente: 
      "n-bis) individua ulteriori  comuni  oltre  a  quelli  previsti
dall' articolo 36, comma 1 del d.lgs. 285/1992 che devono approvare i
Piani urbani del traffico; ". 
    6. La lettera o) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r.  37/1998
e' sostituita dalla seguente: 
      "o) definisce i  parametri  attraverso  i  quali  ripartire  le
risorse finanziarie disponibili per i servizi di  trasporto  pubblico
regionale e locale tra cui in particolare  la  domanda  effettiva  di
mobilita' dei cittadini ed  il  livello  di  utilizzo  del  trasporto
pubblico;". 
    7. Alla lettera o-bis) del comma 2 dell'articolo  11  della  l.r.
37/1998 dopo la parola:  "all'interno"  sono  aggiunte  le  seguenti:
"delle strutture regionali e". 
    8. Il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998  e'  sostituito
dal seguente: 
      "4. Il Piano regionale dei trasporti  e'  efficace  dal  giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione, ha validita' di dieci anni e viene aggiornato, alla scadenza
del  Piano  di  bacino,  con  le  stesse   modalita'   previste   per
l'approvazione. Il Piano regionale dei trasporti  resta  valido  fino
all'approvazione del Piano successivo.".