Art. 14 
 
                    Sostituzione dell'articolo 12 
 
    1. L'articolo 12 della l.r. 37/1998 e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 12 
                           Piano di bacino 
 
    1. Il Piano di bacino e' lo strumento per la  programmazione,  la
pianificazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto  pubblico,
il cui schema e' predisposto in collaborazione tra Regione,  province
e Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), con le modalita'  di
confronto stabilite preventivamente con atto della Giunta  regionale.
Il Piano  di  bacino  e'  elaborato  in  conformita'  agli  indirizzi
contenuti nel Piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 11 al
fine di garantire il coordinamento tra i servizi erogati. 
    2. Il Piano di bacino e' approvato mediante accordo di  programma
ed e' sottoscritto dalla Regione e dalle province. In caso di mancato
accordo, il Piano e' approvato dalla Regione. 
    3. Il Piano di bacino ha validita' sei anni  e  viene  aggiornato
ogni tre anni, con le stesse modalita' di cui ai  commi  1  e  2.  Il
Piano  di  bacino  resta  valido  fino  all'approvazione  del   Piano
successivo. 
    4. Il Piano in particolare: 
      a)  determina  l'integrazione  tra  le  diverse  modalita'   di
trasporto, privilegiando  quelle  a  minor  impatto  ambientale,  con
particolare riferimento ai sistemi di trasporto  su  sede  fissa  sia
ferroviari che non ferroviari, privilegiando la  trazione  elettrica,
per   migliorare   l'organizzazione   qualitativa   e    quantitativa
dell'offerta di servizi e incentivare l'uso del  mezzo  di  trasporto
collettivo; 
      b) individua  i  fabbisogni  di  mobilita'  delle  persone  con
particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche; 
      c) individua i servizi di  cui  all'articolo  7,  identificando
esattamente quelli minimi; 
      d) individua i territori a domanda debole, i territori  montani
e gli spazi rurali, con il conseguente adeguamento  dell'offerta  dei
servizi di trasporto e indica le modalita' per l'effettuazione  degli
stessi anche in conformita' all'articolo 14, commi 4 e 5 del  decreto
legislativo; 
      e) stabilisce il programma dei servizi di cui all'articolo 7; 
      f) individua gli interventi sulle infrastrutture per  adeguarle
alle esigenze del trasporto pubblico regionale e locale; 
      g) definisce, ai sensi dell'articolo 16, comma  2,  lettera  b)
del decreto legislativo, le modalita' di servizio che, assicurando la
fornitura di servizi sufficienti, in condizioni analoghe,  comportano
il minimo costo per la collettivita', tenuto conto  anche  dei  costi
esterni quali, la congestione del traffico e l'inquinamento  acustico
ed atmosferico; 
      h)  individua  interventi  specifici  per  la  mobilita'  delle
persone a ridotta capacita' motoria in ottemperanza  all'articolo  26
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); 
      i) individua gli eventuali servizi aggiuntivi a  quelli  minimi
di cui all'articolo 21; 
      l)  assicura  l'integrazione  fra  i   sistemi   di   trasporto
garantendo, in particolare, servizi di adduzione a quelli  ferroviari
e a tutti gli altri su sede fissa e garantendo comunque  la  qualita'
del servizio; 
      m) individua ed elimina i servizi  su  gomma  interferenti  con
quelli su sede fissa; 
      n)  individua  i  servizi  che  possono  essere  eserciti   con
modalita' piu' flessibili e con mezzi meno ingombranti ed inquinanti,
nonche' piu' economici, in relazione alla  domanda  di  mobilita'  da
soddisfare. 
    5. I servizi aggiuntivi di cui al comma 4, lettera  i)  non  sono
finanziati con il fondo regionale trasporti.".