Art. 14 Sostituzione dell'articolo 12 1. L'articolo 12 della l.r. 37/1998 e' sostituito dal seguente: "Art. 12 Piano di bacino 1. Il Piano di bacino e' lo strumento per la programmazione, la pianificazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico, il cui schema e' predisposto in collaborazione tra Regione, province e Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), con le modalita' di confronto stabilite preventivamente con atto della Giunta regionale. Il Piano di bacino e' elaborato in conformita' agli indirizzi contenuti nel Piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 11 al fine di garantire il coordinamento tra i servizi erogati. 2. Il Piano di bacino e' approvato mediante accordo di programma ed e' sottoscritto dalla Regione e dalle province. In caso di mancato accordo, il Piano e' approvato dalla Regione. 3. Il Piano di bacino ha validita' sei anni e viene aggiornato ogni tre anni, con le stesse modalita' di cui ai commi 1 e 2. Il Piano di bacino resta valido fino all'approvazione del Piano successivo. 4. Il Piano in particolare: a) determina l'integrazione tra le diverse modalita' di trasporto, privilegiando quelle a minor impatto ambientale, con particolare riferimento ai sistemi di trasporto su sede fissa sia ferroviari che non ferroviari, privilegiando la trazione elettrica, per migliorare l'organizzazione qualitativa e quantitativa dell'offerta di servizi e incentivare l'uso del mezzo di trasporto collettivo; b) individua i fabbisogni di mobilita' delle persone con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche; c) individua i servizi di cui all'articolo 7, identificando esattamente quelli minimi; d) individua i territori a domanda debole, i territori montani e gli spazi rurali, con il conseguente adeguamento dell'offerta dei servizi di trasporto e indica le modalita' per l'effettuazione degli stessi anche in conformita' all'articolo 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo; e) stabilisce il programma dei servizi di cui all'articolo 7; f) individua gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico regionale e locale; g) definisce, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b) del decreto legislativo, le modalita' di servizio che, assicurando la fornitura di servizi sufficienti, in condizioni analoghe, comportano il minimo costo per la collettivita', tenuto conto anche dei costi esterni quali, la congestione del traffico e l'inquinamento acustico ed atmosferico; h) individua interventi specifici per la mobilita' delle persone a ridotta capacita' motoria in ottemperanza all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); i) individua gli eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi di cui all'articolo 21; l) assicura l'integrazione fra i sistemi di trasporto garantendo, in particolare, servizi di adduzione a quelli ferroviari e a tutti gli altri su sede fissa e garantendo comunque la qualita' del servizio; m) individua ed elimina i servizi su gomma interferenti con quelli su sede fissa; n) individua i servizi che possono essere eserciti con modalita' piu' flessibili e con mezzi meno ingombranti ed inquinanti, nonche' piu' economici, in relazione alla domanda di mobilita' da soddisfare. 5. I servizi aggiuntivi di cui al comma 4, lettera i) non sono finanziati con il fondo regionale trasporti.".