Art. 15 Sostituzione dell'articolo 13 1. L'articolo 13 della l.r. 37/1998 e' sostituito dal seguente: "Art. 13 Pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale nei comuni 1. I comuni, in attuazione della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), approvano i piani urbani della mobilita' che integrano i piani urbani del traffico di cui all' articolo 36 del d.lgs. 285/1992 e all'articolo 11, comma 2, lettera n bis) della presente legge ed individuano gli interventi per favorire il trasporto pubblico locale. 2. Il Piano urbano della mobilita' e' approvato dal comune previa conferenza dei servizi, che verifica la congruenza del medesimo, rispetto al Piano di bacino. Alla conferenza partecipano la Regione, le province ed i comuni limitrofi, anche al fine di garantire il coordinamento e l'intermodalita' tra i diversi sistemi di trasporto. 3. I piani urbani della mobilita' in particolare: a) individuano i territori a domanda debole, i territori montali e gli spazi rurali, con il conseguente adeguamento dell'offerta dei servizi di trasporto, nonche' le modalita' per l'effettuazione dei servizi anche in conformita' all'articolo 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo; b) individuano gli interventi sulle infrastrutture e sui sistemi di controllo del traffico per adeguarli alle esigenze del trasporto pubblico locale; c) individuano, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b) del decreto legislativo, le modalita' di servizio che, assicurando la fornitura di servizi sufficienti, in condizioni analoghe, comportino il minimo costo per la collettivita', tenuto conto anche dei costi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento acustico ed atmosferico; d) individuano interventi specifici per la mobilita' delle persone a ridotta capacita' motoria e sensoriale, in ottemperanza all' articolo 26 della l. 104/1992; e) individuano gli eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi di cui all'articolo 21, con oneri a carico dei bilanci comunali; f) contengono la rete dei servizi compresi nell'ambito di traffico di cui all'articolo 8, comma 2 ricadenti all'interno del territorio comunale ed i relativi programmi dei servizi. 4. La Regione e le province promuovono specifiche intese fra i comuni che approvano il Piano urbano del traffico al fine di una programmazione integrata dei servizi di trasporto pubblico locale. 5. Il Piano urbano del traffico e il Piano urbano della mobilita' sono redatti in conformita' agli indirizzi contenuti nel Piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 11 e devono essere coerenti con il Piano di bacino di cui all'articolo 12. 6. La Regione finanzia i servizi minimi inseriti nel Piano urbano del traffico e nel Piano urbano della mobilita' coerenti con il Piano di bacino. 7. I comuni con popolazione superiore a 12.000 abitanti predispongono il programma dei servizi minimi urbani che rientrano nel fondo regionale dei trasporti, nei limiti delle disponibilita' del medesimo. La Regione finanzia i servizi minimi indicati nel programma stesso che risultano coerenti con il Piano di bacino. 8. Per i comuni con popolazione inferiore a 12.000 abitanti, i servizi minimi sono garantiti dai servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) o da quelli definiti all'articolo 2 bis, comma 1, lettera b). 9. La popolazione e' determinata in base ai dati ISTAT pubblicati piu' recenti. 10. I piani e i programmi di cui al presente articolo devono inoltre: a) assicurare l'integrazione fra le reti di trasporto garantendo, in particolare servizi di adduzione a quelli ferroviari e a tutti gli altri su sede fissa; b) individuare ed eliminare i servizi su gomma, interferenti con quelli su sede fissa; c) determinare i fabbisogni di mobilita' delle persone con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche; d) individuare i servizi che possono essere eserciti con modalita' piu' flessibili e con mezzi meno ingombranti ed inquinanti, nonche' piu' economici, in relazione alla domanda di mobilita' da soddisfare.".