Art. 15 
 
                    Sostituzione dell'articolo 13 
 
    1. L'articolo 13 della l.r. 37/1998 e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 13 
Pianificazione e programmazione dei  servizi  di  trasporto  pubblico
                          locale nei comuni 
 
    1. I comuni, in attuazione della legge 24 novembre 2000,  n.  340
(Disposizioni  per   la   delegificazione   di   norme   e   per   la
semplificazione   di   procedimenti   amministrativi   -   Legge   di
semplificazione 1999), approvano i piani urbani della  mobilita'  che
integrano i piani urbani del traffico di cui  all'  articolo  36  del
d.lgs. 285/1992 e all'articolo 11, comma  2,  lettera  n  bis)  della
presente  legge  ed  individuano  gli  interventi  per  favorire   il
trasporto pubblico locale. 
    2. Il Piano urbano della mobilita' e' approvato dal comune previa
conferenza dei servizi, che  verifica  la  congruenza  del  medesimo,
rispetto al Piano di bacino. Alla conferenza partecipano la  Regione,
le province ed i comuni limitrofi, anche  al  fine  di  garantire  il
coordinamento e l'intermodalita' tra i diversi sistemi di trasporto. 
    3. I piani urbani della mobilita' in particolare: 
      a) individuano  i  territori  a  domanda  debole,  i  territori
montali  e  gli  spazi  rurali,  con   il   conseguente   adeguamento
dell'offerta dei servizi  di  trasporto,  nonche'  le  modalita'  per
l'effettuazione dei servizi anche  in  conformita'  all'articolo  14,
commi 4 e 5 del decreto legislativo; 
      b)  individuano  gli  interventi  sulle  infrastrutture  e  sui
sistemi di controllo del traffico per  adeguarli  alle  esigenze  del
trasporto pubblico locale; 
      c) individuano, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera  b)
del decreto legislativo, le modalita' di servizio che, assicurando la
fornitura di servizi sufficienti, in condizioni analoghe,  comportino
il minimo costo per la collettivita', tenuto conto  anche  dei  costi
esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento  acustico
ed atmosferico; 
      d) individuano interventi  specifici  per  la  mobilita'  delle
persone a ridotta capacita' motoria  e  sensoriale,  in  ottemperanza
all' articolo 26 della l. 104/1992; 
      e) individuano gli eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi
di cui all'articolo 21, con oneri a carico dei bilanci comunali; 
      f) contengono la  rete  dei  servizi  compresi  nell'ambito  di
traffico di cui all'articolo 8, comma  2  ricadenti  all'interno  del
territorio comunale ed i relativi programmi dei servizi. 
    4. La Regione e le province promuovono specifiche  intese  fra  i
comuni che approvano il Piano urbano del  traffico  al  fine  di  una
programmazione integrata dei servizi di trasporto pubblico locale. 
    5. Il Piano urbano del traffico e il Piano urbano della mobilita'
sono redatti  in  conformita'  agli  indirizzi  contenuti  nel  Piano
regionale dei trasporti  di  cui  all'articolo  11  e  devono  essere
coerenti con il Piano di bacino di cui all'articolo 12. 
    6. La Regione finanzia i servizi minimi inseriti nel Piano urbano
del traffico e nel Piano urbano della mobilita' coerenti con il Piano
di bacino. 
    7.  I  comuni  con  popolazione  superiore  a   12.000   abitanti
predispongono il programma dei servizi minimi  urbani  che  rientrano
nel fondo regionale dei trasporti, nei  limiti  delle  disponibilita'
del medesimo. La Regione  finanzia  i  servizi  minimi  indicati  nel
programma stesso che risultano coerenti con il Piano di bacino. 
    8. Per i comuni con popolazione inferiore a  12.000  abitanti,  i
servizi minimi sono garantiti dai  servizi  di  cui  all'articolo  7,
comma 1, lettera b) o da quelli definiti all'articolo 2 bis, comma 1,
lettera b). 
    9. La popolazione e' determinata in base ai dati ISTAT pubblicati
piu' recenti. 
    10. I piani e i programmi di  cui  al  presente  articolo  devono
inoltre: 
      a)  assicurare  l'integrazione  fra  le   reti   di   trasporto
garantendo, in particolare servizi di adduzione a quelli ferroviari e
a tutti gli altri su sede fissa; 
      b) individuare ed eliminare i servizi  su  gomma,  interferenti
con quelli su sede fissa; 
      c) determinare i fabbisogni  di  mobilita'  delle  persone  con
particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche; 
      d) individuare  i  servizi  che  possono  essere  eserciti  con
modalita' piu' flessibili e con mezzi meno ingombranti ed inquinanti,
nonche' piu' economici, in relazione alla  domanda  di  mobilita'  da
soddisfare.".