Art. 17 Sostituzione dell'articolo 16 1. L'articolo 16 della l.r. 37/1998 e' sostituito dal seguente: "Art. 16 Investimenti 1. La Giunta regionale, relativamente ai mezzi di trasporto, approva specifici atti finalizzati ad individuare: a) i mezzi per il trasporto su gomma o su ferro, anche con alimentazione non convenzionale, finalizzati ad assicurare la completa mobilita' dei cittadini, compresi quelli a ridotta capacita' motoria e sensoriale; b) le risorse finanziarie necessarie e la loro fonte di finanziamento; c) i soggetti assegnatari dei mezzi di trasporto; d) le garanzie che i soggetti assegnatari dei mezzi di trasporto devono fornire agli enti erogatori del finanziamento pubblico anche se parziale. 2. La Giunta regionale nella predisposizione degli atti di cui al comma 1 tiene conto delle seguenti priorita': a) investimenti che riducono al minimo l'impatto ambientale e la congestione del traffico ivi compresi quelli mirati alla prevenzione dell'inquinamento; b) investimenti che determinano il maggiore cofinanziamento; c) investimenti per favorire la mobilita' delle persone a ridotta capacita' motoria e sensoriale. 3. La Giunta regionale accantona annualmente una quota di risorse finalizzata ad investimenti mirati al miglioramento dell'accesso e alla fruizione del trasporto. La Giunta regionale disciplina con regolamento le modalita' per la gestione delle somme accantonate.".