Art. 17 
 
                    Sostituzione dell'articolo 16 
 
    1. L'articolo 16 della l.r. 37/1998 e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 16 
                            Investimenti 
 
    1. La Giunta regionale,  relativamente  ai  mezzi  di  trasporto,
approva specifici atti finalizzati ad individuare: 
      a) i mezzi per il trasporto su gomma  o  su  ferro,  anche  con
alimentazione  non  convenzionale,  finalizzati  ad   assicurare   la
completa mobilita' dei cittadini, compresi quelli a ridotta capacita'
motoria e sensoriale; 
      b) le  risorse  finanziarie  necessarie  e  la  loro  fonte  di
finanziamento; 
      c) i soggetti assegnatari dei mezzi di trasporto; 
      d)  le  garanzie  che  i  soggetti  assegnatari  dei  mezzi  di
trasporto  devono  fornire  agli  enti  erogatori  del  finanziamento
pubblico anche se parziale. 
    2. La Giunta regionale nella predisposizione degli atti di cui al
comma 1 tiene conto delle seguenti priorita': 
    a) investimenti che riducono al minimo l'impatto ambientale e  la
congestione del traffico ivi compresi quelli mirati alla  prevenzione
dell'inquinamento; 
    b) investimenti che determinano il maggiore cofinanziamento; 
    c) investimenti per favorire la mobilita' delle persone a ridotta
capacita' motoria e sensoriale. 
    3. La Giunta regionale accantona annualmente una quota di risorse
finalizzata ad investimenti mirati al  miglioramento  dell'accesso  e
alla fruizione del trasporto.  La  Giunta  regionale  disciplina  con
regolamento le modalita' per la gestione delle somme accantonate.".