Art. 19 
 
            Modificazioni ed integrazioni all'articolo 17 
 
    1. La rubrica dell'articolo 17 della l.r. 37/1998  e'  sostituita
dalla seguente: "Funzioni della Regione". 
    2. Al comma 1  dell'articolo  17  della  l.r.  37/1998,  dopo  la
parola:   "programmazione"    e'    aggiunta    la    seguente:    "e
amministrazione". 
    3. Alla lettera a)  del  comma  2  dell'articolo  17  della  l.r.
37/1998,  le  parole:  "del  piano  urbanistico  territoriale"   sono
sostituite  dalle  seguenti:  "dei  Piani  e   della   programmazione
regionale" ed al  termine  del  periodo  sono  aggiunte  le  seguenti
parole: ", previa acquisizione del parere del  CAL,  con  particolare
riferimento alla lettera e-bis del comma 2 dell'articolo 11 ". 
    4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r.  37/1998
e' abrogata. 
    5. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r.  37/1998
e' sostituita dalla seguente: 
      "c)   ripartisce   le   risorse   finanziarie   destinate    al
finanziamento dei servizi minimi  con  l'atto  di  indirizzo  di  cui
all'articolo 21, tenendo anche conto delle  misure  per  favorire  la
crescita delle risorse  umane  e  strumentali  e  lo  sviluppo  degli
strumenti gestionali delle strutture regionali e  degli  enti  locali
concedenti,  previste  nel  piano  regionale  dei  trasporti  di  cui
all'articolo 11, comma 2, lettera o bis);". 
    6. Dopo la lettera c) del comma 2  dell'articolo  17  della  l.r.
37/1998 e' inserita la seguente: 
      "c  bis)  ripartisce  il  fondo  regionale  trasporti  di   cui
all'articolo 32 sulla base del piano regionale dei  trasporti  e  sul
piano di bacino;". 
    7. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r.  37/1998
e' sostituita dalla seguente: 
      "d) svolge le  funzioni  di  programmazione  e  amministrazione
relative ai servizi di trasporto  su  gomma  di  gran  turismo  e  di
interesse interregionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera  c),
approvando anche il programma dei  servizi  interregionali  che  deve
essere coerente con gli altri servizi offerti;". 
    8. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r.  37/1998
e' sostituita dalla seguente: 
    "e) svolge le funzioni di  programmazione  e  di  amministrazione
relative ai servizi ferroviari, approvando  anche  il  programma  dei
servizi che deve essere coerente con gli altri servizi offerti e  con
le infrastrutture ferroviarie;". 
    9. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r.  37/1998
e' sostituita dalla seguente: 
      "f) individua i criteri per determinare i servizi minimi;". 
    10. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo  17  della  l.r.
37/1998 e' inserita la seguente: 
      "g bis) affida i servizi compresi quelli provinciali e comunali
in accordo rispettivamente con la provincia ed il comune  interessato
e stipula i relativi  contratti.  I  contratti  sono  rispettivamente
sottoscritti dalla Regione e  dagli  enti  locali,  quando  il  bando
prevede servizi posti in gara, in capo a questi soggetti;". 
    11. La lettera i bis) del comma 2  dell'articolo  17  della  l.r.
37/1998 e' abrogata. 
    12. Dopo il comma 2 dell'articolo  17  della  l.r.  37/  1998  e'
inserito il seguente: 
      "2 bis. La Regione finanzia i servizi minimi. Eventuali servizi
aggiuntivi sono a carico dei bilanci degli enti locali.". 
    13. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 37/1998 ,  le  parole:
"e b) e la Giunta regionale quelle di cui al comma 2, lettere c), d),
e), f), g), h), i) ed i bis)" sono soppresse.