Art. 19 Modificazioni ed integrazioni all'articolo 17 1. La rubrica dell'articolo 17 della l.r. 37/1998 e' sostituita dalla seguente: "Funzioni della Regione". 2. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 37/1998, dopo la parola: "programmazione" e' aggiunta la seguente: "e amministrazione". 3. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 37/1998, le parole: "del piano urbanistico territoriale" sono sostituite dalle seguenti: "dei Piani e della programmazione regionale" ed al termine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", previa acquisizione del parere del CAL, con particolare riferimento alla lettera e-bis del comma 2 dell'articolo 11 ". 4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 37/1998 e' abrogata. 5. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 37/1998 e' sostituita dalla seguente: "c) ripartisce le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei servizi minimi con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 21, tenendo anche conto delle misure per favorire la crescita delle risorse umane e strumentali e lo sviluppo degli strumenti gestionali delle strutture regionali e degli enti locali concedenti, previste nel piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera o bis);". 6. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 37/1998 e' inserita la seguente: "c bis) ripartisce il fondo regionale trasporti di cui all'articolo 32 sulla base del piano regionale dei trasporti e sul piano di bacino;". 7. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 37/1998 e' sostituita dalla seguente: "d) svolge le funzioni di programmazione e amministrazione relative ai servizi di trasporto su gomma di gran turismo e di interesse interregionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), approvando anche il programma dei servizi interregionali che deve essere coerente con gli altri servizi offerti;". 8. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 37/1998 e' sostituita dalla seguente: "e) svolge le funzioni di programmazione e di amministrazione relative ai servizi ferroviari, approvando anche il programma dei servizi che deve essere coerente con gli altri servizi offerti e con le infrastrutture ferroviarie;". 9. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 37/1998 e' sostituita dalla seguente: "f) individua i criteri per determinare i servizi minimi;". 10. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 37/1998 e' inserita la seguente: "g bis) affida i servizi compresi quelli provinciali e comunali in accordo rispettivamente con la provincia ed il comune interessato e stipula i relativi contratti. I contratti sono rispettivamente sottoscritti dalla Regione e dagli enti locali, quando il bando prevede servizi posti in gara, in capo a questi soggetti;". 11. La lettera i bis) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 37/1998 e' abrogata. 12. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 37/ 1998 e' inserito il seguente: "2 bis. La Regione finanzia i servizi minimi. Eventuali servizi aggiuntivi sono a carico dei bilanci degli enti locali.". 13. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 37/1998 , le parole: "e b) e la Giunta regionale quelle di cui al comma 2, lettere c), d), e), f), g), h), i) ed i bis)" sono soppresse.