Art. 20 Sostituzione dell'articolo 18 1. L'articolo 18 della l.r. 37/1998 e' sostituito dal seguente: "Art. 18 Funzioni delle province 1. Sono delegate alle province di Perugia e Terni, che le esercitano d'intesa, attraverso accordo di programma, le seguenti funzioni: a) predisposizione e approvazione in collaborazione con la Regione ed ANCI del Piano di bacino secondo le modalita' previste all'articolo 12; b) approvazione del programma dei servizi di cui all'articolo 12, comma 4, lettera e), compresi i servizi lacuali e da svolgere sui territori a domanda debole sui territori montani e sugli spazi rurali, che devono essere congruenti con gli altri servizi offerti; c) svolgimento di funzioni in materia sanzionatoria relative ai compiti conferiti con la presente legge; d) svolgimento delle funzioni relative all'accertamento di cui all'articolo 5, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarita' del servizio di trasporto su strada, della idoneita' del percorso, delle sue variazioni, nonche' dell'ubicazione delle fermate; e) rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 82 e 87 del d.lgs. 285/1992; f) svolgimento delle funzioni amministrative relative all'esercizio dei servizi extraurbani su gomma; g) partecipazione al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 33, fornendo dati sulla mobilita' e sui servizi programmati e concessi con particolare riferimento al monitoraggio delle frequentazioni distinte per linea e per corsa; h) definizione dei servizi minimi sulla base di quanto stabilito all'articolo 21. 2. Le province vigilano sulla regolarita' dell'esercizio, sulla qualita' del servizio e sui risultati conseguiti nella gestione del medesimo e inviano semestralmente alla Regione i risultati della rendicontazione relativa ai contratti di servizio. 3. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni: a) l'istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi con oneri finanziari a carico del proprio bilancio o, previa intesa, in cofinanziamento con i comuni; b) i compiti amministrativi e le funzioni nel settore del trasporto lacuale ivi compresi: 1) la concessione di autostazioni di servizio di linea; 2) l'autorizzazione al pilotaggio, il rilascio del titolo abitativo all'uso dell'area demaniale dei porti lacuali e le concessioni per l'occupazione e l'uso di aree e di altri beni nelle zone portuali, la rimozione di materiali sommersi ed il rilascio del certificato di navigabilita' nonche' le funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna, il noleggio da banchina e i servizi pubblici di traino; c) verifiche e rilascio di autorizzazioni all'esercizio per i servizi di competenza in materia di impianti fissi, quali tranvie, filovie, metropolitane, scale mobili, ascensori, tappeti mobili e linee automobilistiche compresi i servizi sostitutivi.".