Art. 20 
 
                    Sostituzione dell'articolo 18 
 
    1. L'articolo 18 della l.r. 37/1998 e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 18 
                       Funzioni delle province 
 
    1. Sono delegate  alle  province  di  Perugia  e  Terni,  che  le
esercitano d'intesa, attraverso accordo  di  programma,  le  seguenti
funzioni: 
      a) predisposizione e  approvazione  in  collaborazione  con  la
Regione ed ANCI del Piano di bacino  secondo  le  modalita'  previste
all'articolo 12; 
      b) approvazione del programma dei servizi di  cui  all'articolo
12, comma 4, lettera e), compresi i servizi lacuali e da svolgere sui
territori a domanda  debole  sui  territori  montani  e  sugli  spazi
rurali, che devono essere congruenti con gli altri servizi offerti; 
      c) svolgimento di funzioni in materia sanzionatoria relative ai
compiti conferiti con la presente legge; 
      d) svolgimento delle funzioni relative all'accertamento di  cui
all'articolo  5,  ultimo  comma  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia,
sicurezza e regolarita' dell'esercizio  delle  ferrovie  e  di  altri
servizi di trasporto), relative  al  riconoscimento,  ai  fini  della
sicurezza e della regolarita' del servizio di  trasporto  su  strada,
della  idoneita'  del  percorso,  delle   sue   variazioni,   nonche'
dell'ubicazione delle fermate; 
      e) rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli  82  e  87
del d.lgs. 285/1992; 
      f)   svolgimento   delle   funzioni   amministrative   relative
all'esercizio dei servizi extraurbani su gomma; 
      g) partecipazione al  funzionamento  dell'Osservatorio  di  cui
all'articolo  33,  fornendo  dati  sulla  mobilita'  e  sui   servizi
programmati e concessi con particolare  riferimento  al  monitoraggio
delle frequentazioni distinte per linea e per corsa; 
      h)  definizione  dei  servizi  minimi  sulla  base  di   quanto
stabilito all'articolo 21. 
    2. Le province vigilano sulla regolarita'  dell'esercizio,  sulla
qualita' del servizio e sui risultati conseguiti nella  gestione  del
medesimo e inviano semestralmente  alla  Regione  i  risultati  della
rendicontazione relativa ai contratti di servizio. 
    3. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni: 
      a) l'istituzione  di  eventuali  servizi  aggiuntivi  a  quelli
minimi con oneri finanziari a carico del proprio bilancio  o,  previa
intesa, in cofinanziamento con i comuni; 
      b) i compiti amministrativi  e  le  funzioni  nel  settore  del
trasporto lacuale ivi compresi: 
        1) la concessione di autostazioni di servizio di linea; 
        2) l'autorizzazione al pilotaggio,  il  rilascio  del  titolo
abitativo  all'uso  dell'area  demaniale  dei  porti  lacuali  e   le
concessioni per l'occupazione e l'uso di aree e di altri  beni  nelle
zone portuali, la rimozione di materiali sommersi ed il rilascio  del
certificato  di  navigabilita'  nonche'  le  funzioni  relative  alla
sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione  interna,  il
noleggio da banchina e i servizi pubblici di traino; 
      c) verifiche e rilascio di autorizzazioni all'esercizio  per  i
servizi di competenza in materia di impianti  fissi,  quali  tranvie,
filovie, metropolitane, scale mobili,  ascensori,  tappeti  mobili  e
linee automobilistiche compresi i servizi sostitutivi.".