Art. 21 
 
                    Sostituzione dell'articolo 19 
 
    1. L'articolo 19 della l.r. 37/1998 e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 19 
                         Funzioni dei comuni 
 
    1. Sono delegate  al  comune  le  funzioni  di  programmazione  e
amministrazione relative ai  servizi  di  trasporto  comunale  ed  al
territorio di competenza, nelle forme e con le modalita' di cui  alla
presente legge. 
    2. In particolare i comuni: 
      a) predispongono, per i servizi aggiuntivi,  il  programma  dei
servizi che deve risultare congruente con i contenuti  del  Piano  di
bacino; 
      b) espletano, in qualita' di stazione appaltante, le  procedure
concorsuali per  l'affidamento  dei  servizi  aggiuntivi  di  propria
competenza, stipulando i relativi contratti di servizio, qualora  non
abbiano aderito alla gara esperita dalla Regione; 
      c) predispongono servizi destinati alla mobilita' delle persone
a ridotta capacita' motoria e  sensoriale  di  cui  all'articolo  26,
comma 3 della l. 104/1992 e svolgono le funzioni  amministrative  per
la relativa gestione; 
      d) predispongono i servizi da svolgere sui territori a  domanda
debole,  sui  territori  montani  e  sugli  spazi  rurali  anche   in
ottemperanza a quanto contenuto nell'articolo 14, commi  4  e  5  del
decreto legislativo; 
      e) contribuiscono al  funzionamento  dell'Osservatorio  di  cui
all'articolo  33,  fornendo  dati  sulla  mobilita'  e  sui   servizi
programmati   e   concessi,   con   particolare   riferimento    alle
frequentazioni distinte per linea e per corse; 
      f) erogano il corrispettivo previsto dai contratti di  servizio
per i servizi aggiuntivi; 
      g) svolgono le funzioni in materia sanzionatoria  relativamente
a quelle conferite con la presente legge; 
      h) rilasciano l'autorizzazione di cui agli articoli 82 e 87 del
d.lgs. 285/1992; 
      i)  svolgono  le  funzioni  relative  all'accertamento  di  cui
all'articolo 5, ultimo  comma  del  d.p.r.  753/1980  ,  relative  al
riconoscimento, ai fini  della  sicurezza  e  della  regolarita'  del
servizio di trasporto su strada, della idoneita' del percorso,  delle
sue variazioni, nonche' dell'ubicazione delle fermate. 
    3. I comuni vigilano sulla  regolarita',  sulla  qualita'  e  sui
risultati del servizio e inviano  alle  province  e  all'Osservatorio
della mobilita' di cui all'articolo 33 i dati ed  i  risultati  della
rendicontazione annuale previsti dai contratti di servizio, necessari
per le finalita' istituzionali dei rispettivi enti. 
    4. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni: 
      a)  la  predisposizione  e  l'approvazione,  con  le  modalita'
previste all'articolo 13, dei piani e programmi comunali,  congruenti
con gli altri piani e programmi di trasporto  pubblico,  regionali  e
provinciali; 
      b) l'istituzione  di  eventuali  servizi  aggiuntivi  a  quelli
minimi con oneri finanziari a carico del proprio bilancio  o,  previa
intesa, in cofinanziamento con la provincia, congruenti con gli altri
servizi di trasporto pubblico.".