Art. 21 Sostituzione dell'articolo 19 1. L'articolo 19 della l.r. 37/1998 e' sostituito dal seguente: "Art. 19 Funzioni dei comuni 1. Sono delegate al comune le funzioni di programmazione e amministrazione relative ai servizi di trasporto comunale ed al territorio di competenza, nelle forme e con le modalita' di cui alla presente legge. 2. In particolare i comuni: a) predispongono, per i servizi aggiuntivi, il programma dei servizi che deve risultare congruente con i contenuti del Piano di bacino; b) espletano, in qualita' di stazione appaltante, le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi aggiuntivi di propria competenza, stipulando i relativi contratti di servizio, qualora non abbiano aderito alla gara esperita dalla Regione; c) predispongono servizi destinati alla mobilita' delle persone a ridotta capacita' motoria e sensoriale di cui all'articolo 26, comma 3 della l. 104/1992 e svolgono le funzioni amministrative per la relativa gestione; d) predispongono i servizi da svolgere sui territori a domanda debole, sui territori montani e sugli spazi rurali anche in ottemperanza a quanto contenuto nell'articolo 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo; e) contribuiscono al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 33, fornendo dati sulla mobilita' e sui servizi programmati e concessi, con particolare riferimento alle frequentazioni distinte per linea e per corse; f) erogano il corrispettivo previsto dai contratti di servizio per i servizi aggiuntivi; g) svolgono le funzioni in materia sanzionatoria relativamente a quelle conferite con la presente legge; h) rilasciano l'autorizzazione di cui agli articoli 82 e 87 del d.lgs. 285/1992; i) svolgono le funzioni relative all'accertamento di cui all'articolo 5, ultimo comma del d.p.r. 753/1980 , relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarita' del servizio di trasporto su strada, della idoneita' del percorso, delle sue variazioni, nonche' dell'ubicazione delle fermate. 3. I comuni vigilano sulla regolarita', sulla qualita' e sui risultati del servizio e inviano alle province e all'Osservatorio della mobilita' di cui all'articolo 33 i dati ed i risultati della rendicontazione annuale previsti dai contratti di servizio, necessari per le finalita' istituzionali dei rispettivi enti. 4. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni: a) la predisposizione e l'approvazione, con le modalita' previste all'articolo 13, dei piani e programmi comunali, congruenti con gli altri piani e programmi di trasporto pubblico, regionali e provinciali; b) l'istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi con oneri finanziari a carico del proprio bilancio o, previa intesa, in cofinanziamento con la provincia, congruenti con gli altri servizi di trasporto pubblico.".