Art. 23 Sostituzione dell'articolo 21 1. L'articolo 21 della l.r. 37/1998 e' sostituito dal seguente: "Art. 21 Criteri per la determinazione dei servizi minimi 1. I criteri per determinare i servizi minimi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera f) sono individuati, prima della scadenza del contratto di servizio stipulato ai sensi dell'articolo 23, con un atto di indirizzo della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sulla base dei criteri generali di cui all'articolo 11, comma 2, lettera e-bis, tenendo conto della consistenza della domanda di mobilita' dei cittadini e della necessita' di: a) collegare i nuclei e i centri abitati alla rete dei principali servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali, tenendo anche conto di quanto disposto all'articolo 15 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (Disciplina dei servizi degli interventi a favore della famiglia), nonche' garantire il pendolarismo lavorativo e scolastico, assicurando idonea accessibilita' a tutti i cittadini che si trovano nel territorio della Regione; b) ridurre, nelle aree per la residenza e per gli insediamenti produttivi, la congestione del traffico e dell'inquinamento da emissioni; c) assicurare la mobilita' delle persone a ridotta capacita' motoria e sensoriale; d) utilizzare le forme di trasporto che maggiormente valorizzano le qualita' naturali e storico culturali del territorio regionale; e) assicurare la mobilita' degli studenti. 2. Con l'atto di cui al comma 1 la Giunta regionale esercita un ruolo di coordinamento in merito ai contenuti sostanziali da inserire nei documenti di gara afferenti i servizi minimi e stabilisce le modalita' per la determinazione dei servizi interferenti di cui all'articolo 5, comma 3.".