Art. 23 
 
                    Sostituzione dell'articolo 21 
 
    1. L'articolo 21 della l.r. 37/1998 e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 21 
          Criteri per la determinazione dei servizi minimi 
 
    1. I criteri per determinare i servizi minimi di cui all'articolo
17, comma 2, lettera f) sono individuati, prima  della  scadenza  del
contratto di servizio stipulato ai sensi  dell'articolo  23,  con  un
atto  di  indirizzo  della  Giunta  regionale,  previo  parere  della
Commissione consiliare competente, sulla base dei criteri generali di
cui all'articolo 11, comma 2,  lettera  e-bis,  tenendo  conto  della
consistenza  della  domanda  di  mobilita'  dei  cittadini  e   della
necessita' di: 
      a) collegare  i  nuclei  e  i  centri  abitati  alla  rete  dei
principali servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali, tenendo
anche conto di quanto disposto all'articolo 15 della legge  regionale
16 febbraio 2010, n. 13 (Disciplina dei servizi  degli  interventi  a
favore della famiglia), nonche' garantire il pendolarismo  lavorativo
e scolastico, assicurando idonea accessibilita' a tutti  i  cittadini
che si trovano nel territorio della Regione; 
      b) ridurre, nelle aree per la residenza e per gli  insediamenti
produttivi,  la  congestione  del  traffico  e  dell'inquinamento  da
emissioni; 
      c) assicurare la mobilita' delle persone  a  ridotta  capacita'
motoria e sensoriale; 
      d)  utilizzare  le  forme   di   trasporto   che   maggiormente
valorizzano le qualita' naturali e storico culturali  del  territorio
regionale; 
      e) assicurare la mobilita' degli studenti. 
    2. Con l'atto di cui al comma 1 la Giunta regionale  esercita  un
ruolo di coordinamento in merito ai contenuti sostanziali da inserire
nei documenti di gara afferenti i  servizi  minimi  e  stabilisce  le
modalita' per la  determinazione  dei  servizi  interferenti  di  cui
all'articolo 5, comma 3.".