Art. 26 
 
            Modificazione e integrazione all'articolo 23 
 
    1. Al comma 1  dell'articolo  23  della  l.r.  37/1998,  dopo  le
parole: "i contratti di servizio regolano" sono aggiunte le seguenti:
"nel rispetto della normativa statale" e dopo le  parole:  "trasporto
pubblico" sono aggiunte le seguenti: "regionale e". 
    2. Il comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 37/1998  e'  sostituito
dal seguente: 
      "4. Al fine di uniformare  l'azione  amministrativa  la  Giunta
regionale approva gli schemi per i contratti di servizio, per i bandi
di gara e per i capitolati di appalto, fatto  salvo  quanto  previsto
dalla normativa statale e  fino  all'adozione  degli  schemi  di  cui
all'articolo 64 del d.lgs. 163/2006  e  di  cui  al  decreto-legge  6
dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti  per  la   crescita,
l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici).".