Art. 26 Modificazione e integrazione all'articolo 23 1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 37/1998, dopo le parole: "i contratti di servizio regolano" sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto della normativa statale" e dopo le parole: "trasporto pubblico" sono aggiunte le seguenti: "regionale e". 2. Il comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 37/1998 e' sostituito dal seguente: "4. Al fine di uniformare l'azione amministrativa la Giunta regionale approva gli schemi per i contratti di servizio, per i bandi di gara e per i capitolati di appalto, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e fino all'adozione degli schemi di cui all'articolo 64 del d.lgs. 163/2006 e di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici).".