Art. 27 
 
            Modificazioni e integrazioni all'articolo 24 
 
    1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r.  37/1998
e' sostituita dalla seguente: 
      "a) il periodo di validita' di almeno sei anni e  comunque  non
superiore a quello fissato dai regolamenti comunitari;". 
    2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r.  37/1998
e' sostituita dalla seguente: 
      "d) i casi in cui puo' o deve essere variato  e/o  adeguato  il
programma di esercizio;". 
    3. Alla lettera e)  del  comma  1  dell'articolo  24  della  l.r.
37/1998,  la  parola:  "impegno"  e'   sostituita   dalla   seguente:
"obbligo". 
    4. Dopo la lettera e) del comma 1  dell'articolo  24  della  l.r.
37/1998 e' inserita la seguente: 
      "e bis) l'obbligo dell'affidatario  del  rispetto  delle  norme
sulla salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;". 
    5. La lettera p bis) del comma  1  dell'articolo  24  della  l.r.
37/1998 e' abrogata. 
    6. Dopo la lettera r) del comma 1  dell'articolo  24  della  l.r.
37/1998 sono inserite le seguenti: 
      "r  bis)  l'obbligo  di  verificare  con  idonei  strumenti  di
rilevazione a bordo la non evasione dei titoli di viaggio; 
      r  ter)  l'obbligo  di  applicazione,  nell'intero  bacino   di
traffico, del sistema tariffario integrato di cui all'articolo 28.". 
    7. L'alinea del comma 2 dell'articolo 24 della  l.r.  37/1998  e'
sostituita dalla seguente: 
      "2. l'affidatario e' tenuto a:". 
    8. La lettera b ter) del comma  2  dell'articolo  24  della  l.r.
37/1998 e' abrogata. 
    9. Alla lettera c)  del  comma  2  dell'articolo  24  della  l.r.
37/1998 dopo le  parole:  "contratti  collettivi"  sono  aggiunte  le
seguenti: "nazionali ed aziendali sottoscritti  dalle  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative". 
    10. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 37/1998
e' sostituita dalla seguente: 
      "f) ad adottare la carta sulla qualita' dei servizi di  cui  al
dir.P.C.M. 27 gennaio  1994  (Principi  sull'erogazione  dei  servizi
pubblici) e rispettare i contenuti  del  comma  461  dell'articolo  2
della l. 244/2007 ;". 
    11. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo  24  della  l.r.
37/1998 sono aggiunte le seguenti: 
      "f bis) fornire alla Regione  e  agli  enti  affidanti  i  dati
relativi all'esercizio dei servizi, con  particolare  riferimento  ad
eventuali sistemi di localizzazione delle flotte, per  l'elaborazione
di indici di regolarita'/puntualita'  dei  servizi,  nonche'  per  la
verifica di tutti i parametri contrattuali; 
      f ter) a predisporre piani di emergenza da utilizzare  in  casi
di  avverse  condizioni  meteorologiche  straordinarie  e   calamita'
naturali, d'intesa con la Protezione Civile regionale, sulla base  di
apposita convenzione;". 
    12. I commi 3, 5 e 6 dell'articolo 24  della  l.r.  37/1998  sono
abrogati. 
    13. Il comma 7 dell'articolo  24  della  l.r.  37/1998  e'  cosi'
sostituito: 
      "7. Per ricavi di traffico si intendono i ricavi derivanti  dai
titoli di viaggio venduti, dalla pubblicita' sui mezzi di trasporto e
i contributi versati dagli enti a compensazione di tariffe  agevolate
o di mancati adeguamenti tariffari.".