Art. 27 Modificazioni e integrazioni all'articolo 24 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 37/1998 e' sostituita dalla seguente: "a) il periodo di validita' di almeno sei anni e comunque non superiore a quello fissato dai regolamenti comunitari;". 2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 37/1998 e' sostituita dalla seguente: "d) i casi in cui puo' o deve essere variato e/o adeguato il programma di esercizio;". 3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 37/1998, la parola: "impegno" e' sostituita dalla seguente: "obbligo". 4. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 37/1998 e' inserita la seguente: "e bis) l'obbligo dell'affidatario del rispetto delle norme sulla salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;". 5. La lettera p bis) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 37/1998 e' abrogata. 6. Dopo la lettera r) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 37/1998 sono inserite le seguenti: "r bis) l'obbligo di verificare con idonei strumenti di rilevazione a bordo la non evasione dei titoli di viaggio; r ter) l'obbligo di applicazione, nell'intero bacino di traffico, del sistema tariffario integrato di cui all'articolo 28.". 7. L'alinea del comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 37/1998 e' sostituita dalla seguente: "2. l'affidatario e' tenuto a:". 8. La lettera b ter) del comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 37/1998 e' abrogata. 9. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 37/1998 dopo le parole: "contratti collettivi" sono aggiunte le seguenti: "nazionali ed aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative". 10. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 37/1998 e' sostituita dalla seguente: "f) ad adottare la carta sulla qualita' dei servizi di cui al dir.P.C.M. 27 gennaio 1994 (Principi sull'erogazione dei servizi pubblici) e rispettare i contenuti del comma 461 dell'articolo 2 della l. 244/2007 ;". 11. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 37/1998 sono aggiunte le seguenti: "f bis) fornire alla Regione e agli enti affidanti i dati relativi all'esercizio dei servizi, con particolare riferimento ad eventuali sistemi di localizzazione delle flotte, per l'elaborazione di indici di regolarita'/puntualita' dei servizi, nonche' per la verifica di tutti i parametri contrattuali; f ter) a predisporre piani di emergenza da utilizzare in casi di avverse condizioni meteorologiche straordinarie e calamita' naturali, d'intesa con la Protezione Civile regionale, sulla base di apposita convenzione;". 12. I commi 3, 5 e 6 dell'articolo 24 della l.r. 37/1998 sono abrogati. 13. Il comma 7 dell'articolo 24 della l.r. 37/1998 e' cosi' sostituito: "7. Per ricavi di traffico si intendono i ricavi derivanti dai titoli di viaggio venduti, dalla pubblicita' sui mezzi di trasporto e i contributi versati dagli enti a compensazione di tariffe agevolate o di mancati adeguamenti tariffari.".