Art. 3 
 
                    Sostituzione dell'articolo 2 
 
    1. L'articolo 2 della l.r. 37/1998 e' sostituito dal seguente: 
 
                               "Art. 2 
                  Principi programmatici regionali 
 
    1. La Regione persegue lo sviluppo e il miglioramento del sistema
del  trasporto  regionale,  promuovendo  interventi  finalizzati   al
coordinamento dei modi di trasporto, alla realizzazione di un sistema
integrato della mobilita' e delle relative strutture, in armonia  con
i principi dello Statuto  regionale  e  con  i  contenuti  del  piano
urbanistico strategico territoriale. 
    2. La Regione per le finalita' di cui al comma 1: 
      a)  assicura  un  sistema  integrato  di  trasporto  capace  di
garantire il diritto  dei  cittadini  alla  mobilita',  favorendo  il
superamento  delle  barriere  che  ne  limitano  l'accessibilita'   e
assicurando idonee condizioni  di  servizi  ai  territori  a  domanda
debole, ai territori montani e allo spazio rurale anche  con  sistemi
alternativi a  quelli  definiti  tradizionali,  ivi  compresi  quelli
previsti all'articolo 2 bis, comma 1, lettera b); 
      b) concorre  alla  realizzazione  di  un  equilibrato  sviluppo
economico e sociale dell'intero territorio regionale,  garantendo  ai
cittadini pari opportunita' di spostamento e di accesso ai servizi ed
ai luoghi di lavoro e di studio; 
      c) promuove un sistema di mobilita' che, coerentemente con  gli
obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e della qualita' della vita e
nell'ambito di uno sviluppo ecosostenibile, individua misure  per  la
riduzione dei gas serra e dell'inquinamento acustico, nonche' per  la
progressiva conversione del modello incentrato sul veicolo privato  a
motore; 
      d) promuove lo sviluppo del trasporto regionale e locale  anche
attraverso l'incentivazione dell'aggregazione tra i soggetti pubblici
e privati; 
      e) accantona annualmente una quota di risorse  per  incentivare
ed attuare azioni di promozione dei  servizi  di  trasporto  pubblico
regionale e locale, compresi quelli sperimentali connessi ai  servizi
minimi. La Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio  delle
autonomie locali (CAL), disciplina con proprio atto le modalita'  per
la gestione delle somme accantonate; 
      f)  accantona  annualmente  una  quota  di  risorse   ai   fini
dell'erogazione di contributi ai comuni per l'applicazione di tariffe
speciali,  in  favore  di  persone  disabili  nonche'  di   categorie
socialmente deboli, per l'accesso ai  mezzi  del  trasporto  pubblico
regionale e locale. La Giunta regionale disciplina con regolamento le
modalita' per la gestione delle somme accantonate.".