Art. 3 Sostituzione dell'articolo 2 1. L'articolo 2 della l.r. 37/1998 e' sostituito dal seguente: "Art. 2 Principi programmatici regionali 1. La Regione persegue lo sviluppo e il miglioramento del sistema del trasporto regionale, promuovendo interventi finalizzati al coordinamento dei modi di trasporto, alla realizzazione di un sistema integrato della mobilita' e delle relative strutture, in armonia con i principi dello Statuto regionale e con i contenuti del piano urbanistico strategico territoriale. 2. La Regione per le finalita' di cui al comma 1: a) assicura un sistema integrato di trasporto capace di garantire il diritto dei cittadini alla mobilita', favorendo il superamento delle barriere che ne limitano l'accessibilita' e assicurando idonee condizioni di servizi ai territori a domanda debole, ai territori montani e allo spazio rurale anche con sistemi alternativi a quelli definiti tradizionali, ivi compresi quelli previsti all'articolo 2 bis, comma 1, lettera b); b) concorre alla realizzazione di un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale, garantendo ai cittadini pari opportunita' di spostamento e di accesso ai servizi ed ai luoghi di lavoro e di studio; c) promuove un sistema di mobilita' che, coerentemente con gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e della qualita' della vita e nell'ambito di uno sviluppo ecosostenibile, individua misure per la riduzione dei gas serra e dell'inquinamento acustico, nonche' per la progressiva conversione del modello incentrato sul veicolo privato a motore; d) promuove lo sviluppo del trasporto regionale e locale anche attraverso l'incentivazione dell'aggregazione tra i soggetti pubblici e privati; e) accantona annualmente una quota di risorse per incentivare ed attuare azioni di promozione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, compresi quelli sperimentali connessi ai servizi minimi. La Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL), disciplina con proprio atto le modalita' per la gestione delle somme accantonate; f) accantona annualmente una quota di risorse ai fini dell'erogazione di contributi ai comuni per l'applicazione di tariffe speciali, in favore di persone disabili nonche' di categorie socialmente deboli, per l'accesso ai mezzi del trasporto pubblico regionale e locale. La Giunta regionale disciplina con regolamento le modalita' per la gestione delle somme accantonate.".