Art. 34 
 
                    Modificazioni all'articolo 32 
 
    1. Dopo il  comma  1  dell'articolo  32  della  l.r.  37/1998  e'
aggiunto il seguente: 
      "1  bis.  Al  finanziamento  del  fondo   regionale   trasporti
concorrono anche i comuni per i servizi di cui al  comma  2,  lettera
b).". 
    2. Il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 37/1998  e'  sostituito
dal seguente: 
      "2. Le risorse destinate al fondo  per  il  trasporto  pubblico
regionale e locale sono allocate in separati capitoli di  bilancio  e
in particolare: 
        a)   risorse   destinate   all'effettuazione   dei    servizi
ferroviari; 
        b) risorse destinate ai servizi di  mobilita'  costituiti  da
sistemi a fune su sede  fissa,  scale  mobili,  ascensori  e  tappeti
mobili che abbiano particolare rilevanza sulla  mobilita'  urbana  ai
sensi dell'articolo 2 bis, comma 1, lettera a); 
        c) risorse destinate all'effettuazione dei servizi su gomma e
lacuali; 
        d) risorse destinate agli investimenti per i beni strumentali
e i mezzi necessari per l'effettuazione dei  servizi  ferroviari,  su
gomma e lacuali; 
        e)  risorse  destinate  all'attivita'  di  monitoraggio   dei
servizi.". 
    3. Il comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 37/1998, e'  sostituito
dal seguente: 
      "4. La Giunta regionale accantona annualmente le seguenti quote
del totale delle risorse disponibili di bilancio destinate ai servizi
di trasporto pubblico regionale e locale: a) lo zero  virgola  cinque
per cento per incentivare ed attuare azioni di promozione dei servizi
medesimi, compresi quelli sperimentali connessi ai servizi minimi, in
base a quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera e); b) il due
per cento  ai  fini  dell'erogazione  di  contributi  ai  comuni  per
l'applicazione di tariffe speciali, in  favore  di  persone  disabili
nonche' di categorie socialmente deboli, per l'accesso ai  mezzi  del
trasporto pubblico regionale e locale,  in  base  a  quanto  previsto
all'articolo 2, comma 2, lettera f).". 
    4. Dopo il comma  4  dell'articolo  32  della  l.r.  37/1998,  e'
inserito il seguente: 
      "4 bis. La Giunta regionale accantona, altresi', annualmente lo
zero virgola cinque per cento  del  totale  delle  risorse  regionali
disponibili di bilancio destinate agli  investimenti  riguardanti  il
trasporto pubblico regionale e locale,  finalizzato  ad  investimenti
mirati al miglioramento dell'accesso e alla fruizione del  trasporto,
in base a quanto previsto all'articolo 16, comma 3.".