Art. 34 Modificazioni all'articolo 32 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 37/1998 e' aggiunto il seguente: "1 bis. Al finanziamento del fondo regionale trasporti concorrono anche i comuni per i servizi di cui al comma 2, lettera b).". 2. Il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 37/1998 e' sostituito dal seguente: "2. Le risorse destinate al fondo per il trasporto pubblico regionale e locale sono allocate in separati capitoli di bilancio e in particolare: a) risorse destinate all'effettuazione dei servizi ferroviari; b) risorse destinate ai servizi di mobilita' costituiti da sistemi a fune su sede fissa, scale mobili, ascensori e tappeti mobili che abbiano particolare rilevanza sulla mobilita' urbana ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 1, lettera a); c) risorse destinate all'effettuazione dei servizi su gomma e lacuali; d) risorse destinate agli investimenti per i beni strumentali e i mezzi necessari per l'effettuazione dei servizi ferroviari, su gomma e lacuali; e) risorse destinate all'attivita' di monitoraggio dei servizi.". 3. Il comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 37/1998, e' sostituito dal seguente: "4. La Giunta regionale accantona annualmente le seguenti quote del totale delle risorse disponibili di bilancio destinate ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale: a) lo zero virgola cinque per cento per incentivare ed attuare azioni di promozione dei servizi medesimi, compresi quelli sperimentali connessi ai servizi minimi, in base a quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera e); b) il due per cento ai fini dell'erogazione di contributi ai comuni per l'applicazione di tariffe speciali, in favore di persone disabili nonche' di categorie socialmente deboli, per l'accesso ai mezzi del trasporto pubblico regionale e locale, in base a quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera f).". 4. Dopo il comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 37/1998, e' inserito il seguente: "4 bis. La Giunta regionale accantona, altresi', annualmente lo zero virgola cinque per cento del totale delle risorse regionali disponibili di bilancio destinate agli investimenti riguardanti il trasporto pubblico regionale e locale, finalizzato ad investimenti mirati al miglioramento dell'accesso e alla fruizione del trasporto, in base a quanto previsto all'articolo 16, comma 3.".