Art. 36 
    1. Dopo l'articolo 33 bis  della  l.r.  37/1998  e'  inserito  il
seguente: 
 
                           "Art. 33 bis 1 
           Consulta regionale degli utenti della mobilita' 
 
    1. La Regione, al fine di assicurare un'ampia partecipazione alla
fase  di  formazione  del  Piano  regionale  dei  trasporti  di   cui
all'articolo 11 e del piano di bacino di cui all'articolo 12, nonche'
per l'individuazione delle problematiche e delle possibili  soluzioni
emergenti nel sistema della mobilita' e dei trasporti sul  territorio
regionale e la formulazione di proposte  rispetto  all'organizzazione
del sistema di trasporto pubblico  regionale  e  locale,  istituisce,
presso la Direzione regionale competente in materia di trasporti,  la
Consulta  regionale  degli  utenti  della   mobilita',   di   seguito
denominata Consulta. 
    2.  La  Consulta  e'  costituita  dall'Assessore   regionale   ai
trasporti, che  la  presiede,  e  dai  rappresentanti  delle  aziende
affidatarie del servizio di trasporto pubblico  regionale  e  locale,
nonche'  dai  rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  e  di
categoria del settore dei trasporti e  delle  associazioni  a  difesa
degli utenti, maggiormente rappresentative  a  livello  regionale.  I
componenti della Consulta restano  in  carica  per  la  durata  della
legislatura regionale e la loro partecipazione alla  Consulta  stessa
e' a titolo gratuito.".