Art. 36 1. Dopo l'articolo 33 bis della l.r. 37/1998 e' inserito il seguente: "Art. 33 bis 1 Consulta regionale degli utenti della mobilita' 1. La Regione, al fine di assicurare un'ampia partecipazione alla fase di formazione del Piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 11 e del piano di bacino di cui all'articolo 12, nonche' per l'individuazione delle problematiche e delle possibili soluzioni emergenti nel sistema della mobilita' e dei trasporti sul territorio regionale e la formulazione di proposte rispetto all'organizzazione del sistema di trasporto pubblico regionale e locale, istituisce, presso la Direzione regionale competente in materia di trasporti, la Consulta regionale degli utenti della mobilita', di seguito denominata Consulta. 2. La Consulta e' costituita dall'Assessore regionale ai trasporti, che la presiede, e dai rappresentanti delle aziende affidatarie del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, nonche' dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e di categoria del settore dei trasporti e delle associazioni a difesa degli utenti, maggiormente rappresentative a livello regionale. I componenti della Consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale e la loro partecipazione alla Consulta stessa e' a titolo gratuito.".