Art. 38 Norme finali e transitorie 1. La Regione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge approva il Piano regionale trasporti in base ai criteri e con le modalita' di cui alla legge regionale 37/1998 cosi' come modificata ed integrata dalla presente legge. 2. Il piano regionale trasporti vigente alla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione del Piano di cui al comma 1 nel Bollettino ufficiale della Regione. 3. La Regione e gli enti locali approvano i piani e i programmi di cui agli articoli 12 e 13 della l.r. 37/1998 , cosi' come modificata ed integrata dalla presente legge, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano regionale trasporti di cui al comma 1. 4. I contratti di servizio stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla loro scadenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale vigente. 5. I contratti di servizio stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza prima dell'affidamento dei servizi ai sensi della l.r. 37/1998 , cosi' come modificata dalla presente legge, sono prorogati fino al subentro effettivo del nuovo affidatario. 6. La Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge disciplina con regolamento la composizione della Consulta di cui all'articolo 33 bis 1, come introdotto dall'articolo 36 della presente legge e ne definisce i compiti ed il funzionamento.