Art. 38 
 
                     Norme finali e transitorie 
 
    1. La Regione entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge approva il Piano regionale  trasporti  in
base ai criteri e con  le  modalita'  di  cui  alla  legge  regionale
37/1998 cosi' come modificata ed integrata dalla presente legge. 
    2. Il piano regionale trasporti vigente alla data di  entrata  in
vigore della presente legge  cessa  di  avere  efficacia  dal  giorno
successivo alla pubblicazione  del  Piano  di  cui  al  comma  1  nel
Bollettino ufficiale della Regione. 
    3. La Regione e gli enti locali approvano i piani e  i  programmi
di cui agli articoli  12  e  13  della  l.r.  37/1998  ,  cosi'  come
modificata ed integrata dalla presente legge,  entro  novanta  giorni
dalla data di pubblicazione del Piano regionale trasporti di  cui  al
comma 1. 
    4. I contratti di servizio stipulati prima della data di  entrata
in  vigore  della  presente  legge  restano  validi  fino  alla  loro
scadenza,  fatto  salvo  quanto  previsto  dalla  normativa   statale
vigente. 
    5. I contratti di servizio stipulati prima della data di  entrata
in vigore della presente legge e in scadenza  prima  dell'affidamento
dei servizi ai sensi della l.r. 37/1998 , cosi' come modificata dalla
presente legge, sono prorogati fino al subentro effettivo  del  nuovo
affidatario. 
    6. La Giunta regionale entro centoventi  giorni  dall'entrata  in
vigore  della  presente   legge   disciplina   con   regolamento   la
composizione della Consulta  di  cui  all'articolo  33  bis  1,  come
introdotto dall'articolo 36 della presente legge  e  ne  definisce  i
compiti ed il funzionamento.