Art. 39 
 
Compenso degli amministratori delle societa' del  trasporto  pubblico
                         regionale e locale 
 
    1. Nelle societa' del servizio di trasporto pubblico regionale  e
locale, costituite o partecipate totalmente o in  modo  maggioritario
dalla Regione, dalle agenzie regionali ovvero da societa' controllate
dalla Regione, e  dagli  enti  locali,  il  compenso  lordo  annuale,
onnicomprensivo, attribuito all'amministratore unico, al presidente e
ai componenti  del  consiglio  di  amministrazione  non  puo'  essere
superiore  rispettivamente  all'80  per  cento  e  al  50  per  cento
dell'indennita' di carica spettante ai consiglieri regionali ai sensi
dell'articolo  1  della  legge  regionale  16  maggio  2007,  n.   17
(Disposizioni in ordine alle indennita' dei consiglieri regionali)  e
successive   modificazioni   ed   integrazioni.   La   partecipazione
maggioritaria si ottiene considerando l'insieme delle  quote  sociali
possedute dai soggetti di cui al primo periodo. 
    2. Il limite di  cui  al  comma  1  si  applica  all'insieme  dei
compensi percepiti dagli amministratori  nelle  societa'  di  cui  al
comma 1 e nelle societa' partecipate o controllate dalle stesse. 
    3. Le societa' adeguano i propri statuti e  gli  eventuali  patti
parasociali entro tre mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge.