Art. 39 Compenso degli amministratori delle societa' del trasporto pubblico regionale e locale 1. Nelle societa' del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, costituite o partecipate totalmente o in modo maggioritario dalla Regione, dalle agenzie regionali ovvero da societa' controllate dalla Regione, e dagli enti locali, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all'amministratore unico, al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non puo' essere superiore rispettivamente all'80 per cento e al 50 per cento dell'indennita' di carica spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 2007, n. 17 (Disposizioni in ordine alle indennita' dei consiglieri regionali) e successive modificazioni ed integrazioni. La partecipazione maggioritaria si ottiene considerando l'insieme delle quote sociali possedute dai soggetti di cui al primo periodo. 2. Il limite di cui al comma 1 si applica all'insieme dei compensi percepiti dagli amministratori nelle societa' di cui al comma 1 e nelle societa' partecipate o controllate dalle stesse. 3. Le societa' adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.