Art. 4 Integrazione alla l.r. 37/1998 1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 37/1998 e' inserito il seguente: "Art. 2 bis Definizione dei sistemi di trasporti 1. Ai fini della presente legge si intende: a) per sistema di trasporto pubblico regionale e locale tradizionale quello effettuato con treni, autobus, natanti, tranvie, filovie, metropolitane, nonche' sistemi a fune su sede fissa, scale mobili, ascensori e tappeti mobili che abbiano particolare rilevanza sulla mobilita' urbana, con conseguente riduzione degli altri sistemi di mobilita'; b) per sistema di trasporto pubblico regionale e locale non tradizionale quello effettuato con sistemi privati organizzati collettivi e non collettivi, quali car sharing, car pooling, bike sharing e simili.".