Art. 4 
 
                   Integrazione alla l.r. 37/1998 
 
    1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 37/1998 e' inserito il seguente: 
 
                             "Art. 2 bis 
                Definizione dei sistemi di trasporti 
 
    1. Ai fini della presente legge si intende: 
      a)  per  sistema  di  trasporto  pubblico  regionale  e  locale
tradizionale quello effettuato con treni, autobus, natanti,  tranvie,
filovie, metropolitane, nonche' sistemi a fune su sede  fissa,  scale
mobili, ascensori e tappeti mobili che abbiano particolare  rilevanza
sulla mobilita' urbana, con conseguente riduzione degli altri sistemi
di mobilita'; 
      b) per sistema di trasporto pubblico  regionale  e  locale  non
tradizionale  quello  effettuato  con  sistemi  privati   organizzati
collettivi e non collettivi, quali car  sharing,  car  pooling,  bike
sharing e simili.".