Art. 40 
 
             Modificazione della legge regionale 44/1979 
 
    1. L'articolo 7 della legge  regionale  17  agosto  1979,  n.  44
(Normativa servizi pubblici di trasporto regionale) e' sostituito dal
seguente: 
 
                               "Art. 7 
                Ambito territoriale di programmazione 
 
      1. Il territorio  regionale  coincide  con  l'unico  bacino  di
traffico comprendente tutti i territori dei comuni della  Regione  ed
e' l'ambito in cui si programmano i  servizi  di  trasporto  pubblico
regionale e locale.". 
    La presente legge e' dichiarata urgente  ai  sensi  dell'articolo
38, comma 1 dello Statuto regionale ed  entra  in  vigore  il  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione. 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Umbria. 
 
      Perugia, 3 aprile 2012 
 
                               MARINI 
 
    (Omissis).