Art. 40 Modificazione della legge regionale 44/1979 1. L'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 (Normativa servizi pubblici di trasporto regionale) e' sostituito dal seguente: "Art. 7 Ambito territoriale di programmazione 1. Il territorio regionale coincide con l'unico bacino di traffico comprendente tutti i territori dei comuni della Regione ed e' l'ambito in cui si programmano i servizi di trasporto pubblico regionale e locale.". La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 3 aprile 2012 MARINI (Omissis).