Art. 5 
 
                    Sostituzione dell'articolo 3 
 
    1. L'articolo 3 della l.r. 37/1998 e' sostituito dal seguente: 
 
                               "Art. 3 
                              Finalita' 
 
    1. La  Regione  disciplina  il  trasporto  pubblico  regionale  e
locale, effettuato con qualunque sistema e con qualsiasi modalita' di
trasporto ai sensi della presente legge, come esercizio  unitario  su
base regionale. A tal fine: 
      a)  promuove  il  miglioramento  della  mobilita'  urbana,   da
conseguire attraverso  la  valorizzazione  e  la  qualificazione  del
trasporto pubblico, nonche'  il  contenimento  del  traffico  privato
mediante  l'offerta  di  altri  sistemi  di  trasporto  di   adeguata
efficacia  temporale,  tradizionali  e  non  tradizionali   anche   a
chiamata; 
      b) garantisce il  miglioramento  dell'offerta  della  mobilita'
extraurbana, anche tramite l'integrazione tra i  diversi  sistemi  di
trasporto, tradizionali e non tradizionali anche a chiamata; 
      c) individua modalita' particolari di espletamento dei  servizi
di linea, che possono essere espletati  dalle  imprese  che  hanno  i
requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o  servizi
di trasporto di persone su strada; 
      d) promuove, per gli abitanti di isola Maggiore,  gli  adeguati
collegamenti con le sponde del lago Trasimeno; 
      e) determina, con il concorso degli enti locali, il livello dei
servizi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare
la domanda di mobilita' dei cittadini; 
      f) promuove l'economicita', l'efficienza  e  l'efficacia  nella
gestione dei servizi, garantendone adeguati  livelli  di  qualita'  e
sicurezza; 
      g) regola l'esercizio del trasporto pubblico regionale e locale
mediante  contratti  di  servizio  e  criteri  di   trasparenza,   di
economicita'  ed  efficienza  al  fine  di   assicurare   una   piena
corrispondenza fra oneri e risorse disponibili al netto dei  proventi
tariffari; 
      h) promuove ed incentiva l'integrazione  tariffaria  fra  modi,
tipi e vettori del trasporto pubblico regionale e  locale;  promuove,
altresi', forme  di  tariffazione  agevolata  in  favore  di  persone
disabili, categorie socialmente deboli e studenti; 
      i)  assicura  il  monitoraggio   della   mobilita'   regionale,
garantendo l'accesso alle informazioni agli enti locali, alle aziende
e agli utenti del trasporto pubblico  nel  rispetto  della  normativa
vigente; 
      l) coordina, attraverso specifici studi ed atti previsti  dalla
normativa vigente, le politiche di pianificazione del territorio  con
quelle dei trasporti; 
      m) coordina, attraverso l'Osservatorio della mobilita'  di  cui
all'articolo 33, coinvolgendo  direttamente  gli  enti  locali  e  le
aziende  del  trasporto,  i  flussi  di  informazioni  relativi  alla
gestione dell'offerta e della domanda; 
      n) promuove e sostiene l'informazione per il sistema  mobilita'
(infomobilita') e favorisce ogni forma di pubblicita'  finalizzata  a
rendere semplice ed  immediato  l'accesso  ai  sistemi  di  trasporto
pubblico regionale e locale; 
      o) promuove ogni forma di lotta all'evasione del pagamento  dei
titoli di viaggio.".