Art. 5 Sostituzione dell'articolo 3 1. L'articolo 3 della l.r. 37/1998 e' sostituito dal seguente: "Art. 3 Finalita' 1. La Regione disciplina il trasporto pubblico regionale e locale, effettuato con qualunque sistema e con qualsiasi modalita' di trasporto ai sensi della presente legge, come esercizio unitario su base regionale. A tal fine: a) promuove il miglioramento della mobilita' urbana, da conseguire attraverso la valorizzazione e la qualificazione del trasporto pubblico, nonche' il contenimento del traffico privato mediante l'offerta di altri sistemi di trasporto di adeguata efficacia temporale, tradizionali e non tradizionali anche a chiamata; b) garantisce il miglioramento dell'offerta della mobilita' extraurbana, anche tramite l'integrazione tra i diversi sistemi di trasporto, tradizionali e non tradizionali anche a chiamata; c) individua modalita' particolari di espletamento dei servizi di linea, che possono essere espletati dalle imprese che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada; d) promuove, per gli abitanti di isola Maggiore, gli adeguati collegamenti con le sponde del lago Trasimeno; e) determina, con il concorso degli enti locali, il livello dei servizi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilita' dei cittadini; f) promuove l'economicita', l'efficienza e l'efficacia nella gestione dei servizi, garantendone adeguati livelli di qualita' e sicurezza; g) regola l'esercizio del trasporto pubblico regionale e locale mediante contratti di servizio e criteri di trasparenza, di economicita' ed efficienza al fine di assicurare una piena corrispondenza fra oneri e risorse disponibili al netto dei proventi tariffari; h) promuove ed incentiva l'integrazione tariffaria fra modi, tipi e vettori del trasporto pubblico regionale e locale; promuove, altresi', forme di tariffazione agevolata in favore di persone disabili, categorie socialmente deboli e studenti; i) assicura il monitoraggio della mobilita' regionale, garantendo l'accesso alle informazioni agli enti locali, alle aziende e agli utenti del trasporto pubblico nel rispetto della normativa vigente; l) coordina, attraverso specifici studi ed atti previsti dalla normativa vigente, le politiche di pianificazione del territorio con quelle dei trasporti; m) coordina, attraverso l'Osservatorio della mobilita' di cui all'articolo 33, coinvolgendo direttamente gli enti locali e le aziende del trasporto, i flussi di informazioni relativi alla gestione dell'offerta e della domanda; n) promuove e sostiene l'informazione per il sistema mobilita' (infomobilita') e favorisce ogni forma di pubblicita' finalizzata a rendere semplice ed immediato l'accesso ai sistemi di trasporto pubblico regionale e locale; o) promuove ogni forma di lotta all'evasione del pagamento dei titoli di viaggio.".