Art. 7 Sostituzione dell'articolo 5 1. L'articolo 5 della l.r. 37/1998 e' sostituito dal seguente: "Art. 5 Servizi ferroviari e di autotrasporto 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e amministrazione inerenti i servizi ferroviari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo e all'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) e sue successive modificazioni ed integrazioni. 2. La Giunta regionale affida la gestione dei servizi, regolando il rapporto con contratti di servizio ai sensi della normativa vigente. 3. I servizi su gomma interferenti con quelli ferroviari non sono consentiti. Sono considerati interferenti quelli che hanno orari simili di partenza e di arrivo e seguono prevalentemente lo stesso percorso. Qualora l'utenza media servita in via ordinaria dal servizio ferroviario, monitorata per un periodo significativo, risulti inferiore ai trenta passeggeri, puo' essere consentito il servizio con autobus in sostituzione al treno. 4. L'applicazione del comma 3 e le relative procedure di valutazione e monitoraggio sono disciplinate nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 21.".