Art. 7 
 
                    Sostituzione dell'articolo 5 
 
    1. L'articolo 5 della l.r. 37/1998 e' sostituito dal seguente: 
 
                               "Art. 5 
                Servizi ferroviari e di autotrasporto 
 
    1.  La  Regione  esercita  le  funzioni   di   programmazione   e
amministrazione inerenti i servizi ferroviari di cui all'articolo  4,
comma 1, lettera a), agli articoli 8 e 9 del  decreto  legislativo  e
all'articolo 105 del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59 ) e sue successive modificazioni ed integrazioni. 
    2. La Giunta regionale affida la gestione dei servizi,  regolando
il rapporto con  contratti  di  servizio  ai  sensi  della  normativa
vigente. 
    3. I servizi su gomma interferenti con quelli ferroviari non sono
consentiti. Sono considerati  interferenti  quelli  che  hanno  orari
simili di partenza e di arrivo e seguono  prevalentemente  lo  stesso
percorso.  Qualora  l'utenza  media  servita  in  via  ordinaria  dal
servizio  ferroviario,  monitorata  per  un  periodo   significativo,
risulti inferiore ai trenta passeggeri,  puo'  essere  consentito  il
servizio con autobus in sostituzione al treno. 
    4.  L'applicazione  del  comma  3  e  le  relative  procedure  di
valutazione e monitoraggio sono disciplinate nell'atto  di  indirizzo
di cui all'articolo 21.".