Art. 8 
 
                   Integrazione alla l.r. 37/1998 
 
    1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 37/1998 e' inserito il seguente: 
 
                             "Art. 5 bis 
                   Gestione dei servizi ferroviari 
 
    1. Il gestore dei servizi ferroviari di cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  puo'  gestire  i   servizi   di   trasporto   e
l'infrastruttura  ed  e'  tenuto  a   separare,   sul   piano   della
contabilita': 
      a) le attivita' relative all'esercizio dei servizi di trasporto
da quelle della gestione dell'infrastruttura ferroviaria; 
      b) la gestione dei servizi ferroviari da quella dei servizi  su
gomma.".