Art. 8 Integrazione alla l.r. 37/1998 1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 37/1998 e' inserito il seguente: "Art. 5 bis Gestione dei servizi ferroviari 1. Il gestore dei servizi ferroviari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo puo' gestire i servizi di trasporto e l'infrastruttura ed e' tenuto a separare, sul piano della contabilita': a) le attivita' relative all'esercizio dei servizi di trasporto da quelle della gestione dell'infrastruttura ferroviaria; b) la gestione dei servizi ferroviari da quella dei servizi su gomma.".