Art. 4 
 
                   Termine finale del procedimento 
 
    1. I termini di tempo per  la  conclusione  dei  procedimenti  si
riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel  caso
di provvedimenti recettizi, alla  data  in  cui  il  destinatario  ne
riceve comunicazione. 
    2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi  e  la
loro scadenza non  esonera  il  Dipartimento  per  la  pianificazione
strategica dall'obbligo di provvedere con ogni  sollecitudine,  fatta
salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine. 
    3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a
firma dell'assessore regionale per la salute, la struttura competente
alla proposta sottopone lo  schema  di  provvedimento  per  la  firma
almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale. 
    4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a
firma del Presidente della  Regione,  l'assessorato  regionale  della
salute, competente alla  formulazione  della  relativa  proposta,  fa
pervenire lo schema di provvedimento, corredato della  documentazione
nello stesso richiamata, alla segreteria generale  almeno  15  giorni
prima della scadenza del termine finale del  procedimento,  affinche'
la  stessa  nell'ambito  della  propria  attivita'  di  coordinamento
inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni  prima
della scadenza dello stesso termine finale. 
    5. Per i procedimenti per i quali e' prevista dalla  legge  o  da
regolamento la pronunzia  della  Giunta  regionale,  alla  stessa  e'
assegnato un termine di 30  giorni  dal  ricevimento  della  relativa
proposta dell'Assessore regionale per la salute. Di tale  periodo  va
tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento. 
    6. Le strutture competenti per la relativa attivita'  istruttoria
assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto
dei termini del procedimento tenendo  conto  di  quanto  previsto  ai
precedenti commi. 
    7. Nei casi in cui il controllo sugli atti del  Dipartimento  per
la pianificazione strategica abbia carattere preventivo,  il  periodo
di tempo  relativo  alla  fase  di  integrazione  dell'efficacia  del
provvedimento non e' computato ai fini del termine di conclusione del
procedimento. In calce  al  provvedimento  soggetto  a  controllo  il
responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo
medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso  deve  essere
esercitato. 
    8. Ove non sia  diversamente  disposto,  per  i  procedimenti  di
modifica di  provvedimenti  gia'  emanati  si  applicano  gli  stessi
termini finali indicati per il procedimento principale. 
    9. Quando la legge preveda che  la  domanda  dell'interessato  si
intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di  un  determinato
tempo dalla presentazione della domanda stessa, il  termine  previsto
dalla legge o dal regolamento per la formazione del  silenzio-rifiuto
o del silenzio- assenso costituisce  altresi'  il  termine  entro  il
quale il Dipartimento per la pianificazione strategica deve  adottare
la propria determinazione. Quando la legge stabilisca  nuovi  casi  o
nuovi termini di silenzio-assenso o di  silenzio-rifiuto,  i  termini
contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o  modificati
in conformita'.