Art. 2 
 
    Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio 
 
    1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla
data in cui il Dipartimento  regionale  delle  infrastrutture,  della
mobilita' e dei trasporti abbia formale  e  documentata  notizia  del
fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere. 
    2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra
amministrazione,  il  termine  iniziale   decorre   dalla   data   di
ricevimento,  da  parte  del  competente  ufficio  del   Dipartimento
regionale delle infrastrutture,della mobilita' e dei trasporti, della
richiesta o della proposta.