Art. 2 Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio 1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilita' e dei trasporti abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere. 2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento regionale delle infrastrutture,della mobilita' e dei trasporti, della richiesta o della proposta.