Art. 4 
 
                   Termine finale del procedimento 
 
    1. I termini di tempo per  la  conclusione  dei  procedimenti  si
riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel  caso
di provvedimenti recettizi, alla  data  in  cui  il  destinatario  ne
riceve comunicazione. 
    2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi  e  la
loro  scadenza  non   esonera   il   Dipartimento   regionale   delle
infrastrutture, della  mobilita'  e  dei  trasporti  dall'obbligo  di
provvedere con ogni sollecitudine,fatta salva ogni altra  conseguenza
dell'inosservanza del termine. 
    3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a
firma dell'assessore regionale per le infrastrutture e la  mobilita',
la struttura  del  Dipartimento,competente  alla  formulazione  della
proposta, sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10
giorni prima della scadenza del termine finale. 
    4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a
firma del Presidente della  Regione,  l'assessorato  regionale  delle
infrastrutture e della mobilita', competente alla formulazione  della
relativa proposta,deve far  pervenire  lo  schema  di  provvedimento,
corredato  della  documentazione  nello   stesso   richiamata,   alla
segreteria generale della Presidenza della Regione  siciliana  almeno
15 giorni prima della scadenza del termine finale  del  procedimento,
affinche'  la  stessa,  nell'ambito  della   propria   attivita'   di
coordinamento, inoltri lo schema al Presidente della  Regione  almeno
10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale. 
    5. Per i procedimenti per i quali e' prevista dalla  legge  o  da
regolamento la pronunzia  della  Giunta  regionale,  alla  stessa  e'
assegnato un termine di 30  giorni  dal  ricevimento  della  relativa
proposta del vertice politico competente. Di tale periodo  va  tenuto
conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento. 
    6. Le strutture competenti per la relativa attivita'  istruttoria
assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto
dei termini del procedimento, tenendo conto  di  quanto  previsto  ai
precedenti commi. 
    7. Nei casi in  cui  il  controllo  sugli  atti  dell'assessorato
regionale delle infrastrutture  e  della  mobilita'  abbia  carattere
preventivo, il periodo di tempo relativo alla  fase  di  integrazione
dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini del termine
di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a
controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente
al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo  stesso
deve essere esercitato. 
    8. Ove non sia  diversamente  disposto,  per  i  procedimenti  di
modifica di  provvedimenti  gia'  emanati  si  applicano  gli  stessi
termini finali indicati per il procedimento principale. 
    9. Quando la legge preveda che  la  domanda  dell'interessato  si
intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di  un  determinato
tempo dalla presentazione della stessa,  il  termine  previsto  dalla
legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o  del
silenzio-assenso costituisce, altresi', il termine entro il quale  il
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della  mobilita'  e  dei
trasporti, deve adottare la propria determinazione. Quando  la  legge
stabilisca nuovi casi  o  nuovi  termini  di  silenzio-assenso  o  di
silenzio-rifiuto, i  termini  contenuti  nelle  tabelle  allegate  si
intendono integrati o modificati in conformita'.