Art. 4 Termine finale del procedimento 1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione. 2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il competente Ufficio del Dipartimento dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine. 3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale. 4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica competente a formulare la proposta fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinche' la stessa nell'ambito della propria attivita' di coordinamento inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale. 5. Per i procedimenti per i quali e' prevista dalla legge o da regolamento la pronunzia della Giunta regionale, alla stessa e' assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento. 6. Le strutture competenti per la relativa attivita' istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi. 7. Nei casi in cui il controllo sugli atti di competenza del Dipartimento delle autonomie locali abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato. 8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale. 9. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale il competente Ufficio del Dipartimento regionale delle autonomie locali deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformita'.