Art. 4 
 
                   Termine finale del procedimento 
 
    1. I termini di tempo per  la  conclusione  dei  procedimenti  si
riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel  caso
di provvedimenti recettizi, alla  data  in  cui  il  destinatario  ne
riceve comunicazione. 
    2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi  e  la
loro scadenza non esonera  il  competente  Ufficio  del  Dipartimento
dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta  salva  ogni
altra conseguenza dell'inosservanza del termine. 
    3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a
firma dell'Assessore regionale per  le  autonomie  locali  e  per  la
funzione pubblica, la struttura competente alla proposta sottopone lo
schema di provvedimento per la firma almeno  10  giorni  prima  della
scadenza del termine finale. 
    4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a
firma del Presidente della  Regione,  l'Assessore  regionale  per  le
autonomie locali e la funzione pubblica  competente  a  formulare  la
proposta fa pervenire lo schema  di  provvedimento,  corredato  della
documentazione nello  stesso  richiamata,  alla  Segreteria  generale
almeno  15  giorni  prima  della  scadenza  del  termine  finale  del
procedimento, affinche' la stessa nell'ambito della propria attivita'
di coordinamento inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno
10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale. 
    5. Per i procedimenti per i quali e' prevista dalla  legge  o  da
regolamento la pronunzia  della  Giunta  regionale,  alla  stessa  e'
assegnato un termine di 30  giorni  dal  ricevimento  della  relativa
proposta dell'Assessore  regionale  per  le  autonomie  locali  e  la
funzione pubblica. Di tale periodo va tenuto  conto  nell'ambito  del
termine complessivo del procedimento. 
    6. Le strutture competenti per la relativa attivita'  istruttoria
assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto
dei termini del procedimento tenendo  conto  di  quanto  previsto  ai
precedenti commi. 
    7. Nei casi in cui il controllo  sugli  atti  di  competenza  del
Dipartimento delle autonomie locali abbia  carattere  preventivo,  il
periodo di tempo relativo alla fase  di  integrazione  dell'efficacia
del provvedimento non e' computato ai fini del termine di conclusione
del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a  controllo  il
responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo
medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso  deve  essere
esercitato. 
    8. Ove non sia  diversamente  disposto,  per  i  procedimenti  di
modifica di  provvedimenti  gia'  emanati  si  applicano  gli  stessi
termini finali indicati per il procedimento principale. 
    9. Quando la legge prevede che  la  domanda  dell'interessato  si
intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di  un  determinato
tempo dalla presentazione della domanda stessa, il  termine  previsto
dalla legge o dal regolamento per la formazione del  silenzio-rifiuto
o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale
il competente Ufficio  del  Dipartimento  regionale  delle  autonomie
locali deve adottare  la  propria  determinazione.  Quando  la  legge
stabilisca nuovi casi  o  nuovi  termini  di  silenzio-assenso  o  di
silenzio-rifiuto, i  termini  contenuti  nelle  tabelle  allegate  si
intendono integrati o modificati in conformita'.