Art. 5 Pubblicita' aggiuntiva 1. Il presente regolamento e' pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni. 2. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento regionale delle autonomie locali tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonche' del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.