Art. 5 
 
                       Pubblicita' aggiuntiva 
 
    1. Il presente regolamento e' pubblicato nel  sito  istituzionale
del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Le stesse forme  e
modalita' sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni. 
    2. L'Ufficio per le relazioni con il  pubblico  del  Dipartimento
regionale delle autonomie locali tiene a disposizione di chiunque  vi
abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione  delle  unita'
organizzative  responsabili  dell'istruttoria  e   del   procedimento
nonche' del provvedimento finale, in  relazione  a  ciascun  tipo  di
procedimento amministrativo.