Art. 3 
 
         Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti 
                       ad iniziativa di parte 
 
    1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale
decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.  Nel  caso
in cui le  istanze  siano  prodotte  a  seguito  di  avvisi  o  bandi
pubblici, il termine iniziale decorre  dalla  data  ultima  entro  la
quale le istanze, secondo quanto  stabilito  nello  stesso  avviso  o
bando, possono validamente pervenire all'amministrazione. 
    2. La domanda o istanza deve essere redatta  nelle  forme  e  nei
modi stabiliti dal Dipartimento, ove determinati e portati  a  idonea
conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della  prevista
documentazione, dalla quale risulti la sussistenza  dei  requisiti  e
delle condizioni richiesti da leggi o da regolamento  per  l'adozione
del provvedimento. 
    3. Ove la domanda  dell'interessato  sia  ritenuta  irregolare  o
incompleta, il responsabile del  procedimento  ne  da'  comunicazione
all'istante entro venti giorni, indicando le cause dell'irregolarita'
o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre  dal
ricevimento della domanda regolarizzata o completata.