Art. 4 
 
                   Termine finale del procedimento 
 
    1. I termini di tempo per  la  conclusione  dei  procedimenti  si
riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel  caso
di provvedimenti recettizi, alla  data  in  cui  il  destinatario  ne
riceve comunicazione. 
    2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi  e  la
loro scadenza non esonera il Dipartimento dall'obbligo di  provvedere
con  ogni  sollecitudine,  fatta   salva   ogni   altra   conseguenza
dell'inosservanza del termine. 
    3. Quando il Dipartimento, fuori dei casi di parere obbligatorio,
ritenga di dover promuovere la  richiesta  di  parere  o  valutazione
tecnica agli organi consultivi statali del Ministero dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca   dei   quali   l'Amministrazione
regionale puo' avvalersi ai sensi del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, il responsabile  del  procedimento
partecipa   la   determinazione   dirigenziale   agli    interessati,
indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo
occorrente per l'acquisizione del parere o valutazione tecnica, dalla
richiesta alla sua  ricezione,  comunque  non  superiore  al  termine
stabilito dalla legge regionale n.  10/1991,  non  e'  computato  nel
termine finale del procedimento. 
    4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a
firma dell'Assessore  regionale  per  l'istruzione  e  la  formazione
professionale, la struttura competente  alla  proposta  sottopone  lo
schema di provvedimento per la firma almeno  10  giorni  prima  della
scadenza del termine finale. 
    5. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a
firma  del  Presidente   della   Regione,   l'Assessorato   regionale
dell'istruzione e della formazione professionale  fa  pervenire  alla
Segreteria generale  lo  schema  di  provvedimento,  corredato  della
documentazione nello stesso richiamata, almeno 15 giorni prima  della
scadenza del termine finale del  procedimento,  affinche'  la  stessa
nell'ambito della  propria  attivita'  di  coordinamento  inoltri  lo
schema al Presidente della  Regione  almeno  10  giorni  prima  della
scadenza dello stesso termine finale. 
    6. Per i procedimenti per i quali e' prevista dalla  legge  o  da
regolamento la pronunzia  della  Giunta  regionale,  alla  stessa  e'
assegnato un termine di 30  giorni  dal  ricevimento  della  relativa
proposta del vertice politico competente. Di tale periodo  va  tenuto
conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento. 
    7. Le strutture competenti per la relativa attivita'  istruttoria
assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto
dei termini del procedimento tenendo  conto  di  quanto  previsto  ai
precedenti commi. 
    8. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Dipartimento abbia
carattere preventivo, il periodo  di  tempo  relativo  alla  fase  di
integrazione dell'efficacia del provvedimento  non  e'  computato  ai
fini del  termine  di  conclusione  del  procedimento.  In  calce  al
provvedimento soggetto a controllo il responsabile  del  procedimento
indica l'organo competente al controllo medesimo  e  i  termini,  ove
previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato. 
    9. Ove non sia  diversamente  disposto,  per  i  procedimenti  di
modifica di  provvedimenti  gia'  emanati  si  applicano  gli  stessi
termini finali indicati per il procedimento principale. 
    10. Quando la legge preveda che la  domanda  dell'interessato  si
intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di  un  determinato
tempo dalla presentazione della domanda stessa, il  termine  previsto
dalla legge o dal regolamento per la formazione del  silenzio-rifiuto
o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale
il dipartimento deve adottare la propria  determinazione.  Quando  la
legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o  di
silenzio-rifiuto, i  termini  contenuti  nelle  tabelle  allegate  si
intendono integrati o modificati in conformita'.