Art. 4 Termine finale del procedimento 1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione. 2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine. 3. Quando il Dipartimento, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere o valutazione tecnica agli organi consultivi statali del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dei quali l'Amministrazione regionale puo' avvalersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione dirigenziale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere o valutazione tecnica, dalla richiesta alla sua ricezione, comunque non superiore al termine stabilito dalla legge regionale n. 10/1991, non e' computato nel termine finale del procedimento. 4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale. 5. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale fa pervenire alla Segreteria generale lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinche' la stessa nell'ambito della propria attivita' di coordinamento inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale. 6. Per i procedimenti per i quali e' prevista dalla legge o da regolamento la pronunzia della Giunta regionale, alla stessa e' assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta del vertice politico competente. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento. 7. Le strutture competenti per la relativa attivita' istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi. 8. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Dipartimento abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato. 9. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale. 10. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale il dipartimento deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformita'.