(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle  d'Aosta  n.
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                         dell'8 maggio 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
       Modificazione alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 
 
    1. Il comma 4 dell'art. 16 della legge regionale 7  giugno  1999,
n.  12  (Principi  e   direttive   per   l'esercizio   dell'attivita'
commerciale), e' sostituito dal seguente: 
    «4. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere  presentate
al pubblico come tali e possono essere effettuate, per un massimo  di
sessanta  giorni  consecutivi  per  ciascun  periodo,  nei   seguenti
periodi: 
    a) tra il terzo giorno feriale antecedente il 6 gennaio e  il  31
marzo; 
    b) tra il primo sabato del mese di luglio e il 30 settembre».