(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 20 dell'8 maggio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazione alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 1. Il comma 4 dell'art. 16 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attivita' commerciale), e' sostituito dal seguente: «4. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate, per un massimo di sessanta giorni consecutivi per ciascun periodo, nei seguenti periodi: a) tra il terzo giorno feriale antecedente il 6 gennaio e il 31 marzo; b) tra il primo sabato del mese di luglio e il 30 settembre».